IL SOLE 24 ORE
Reati tributari. L’amministratore di fatto dell’emittente era anche amministratore di fatto delle cartiere
Fatture false, punibile manager con doppio ruolo
Roma. Punibile, anche a titolo di concorso, per i reati tributari commessi attraverso l’emissione di fatture inesistenti, chi gioca il duplice ruolo di amministratore di fatto dell’ente giuridico che emette le fatture “false” e di amministratore di fatto delle società cartiere che le utilizzano.
Con la sentenza 28797, depositata ieri, la Corte di cassazione respinge il ricorso contro il provvedimento con il quale veniva confermata la necessità delle misure cautelari per il rischio di reiterazione rispetto a ben 22 capi di imputazione tutti relativi a reati fiscali. Nel mirino degli inquirenti era finito, con altri correi, un amministratore di fatto che giocava su più tavoli all’interno di un complesso meccanismo di società cartiere finalizzato ad evadere l’Iva nell’importazione di oli lubrificanti.
Il ricorrente contestava in particolare l’esigenza della misura cautelare dei domiciliari per carenza di motivazione rispetto al giudizio di colpevolezza. La difesa sottolineava, infatti, che nei confronti degli enti giuridici presso i quali l’imputato prestava la sua attività professionale non era stata applicata nessuna misura cautelare: prova, questa, della scarsa gravità delle condotte contestate. Inoltre, sempre secondo la tesi sostenuta nel ricorso, mancava la dimostrazione che nel complesso sistema di cessioni il ricorrente rivestisse il ruolo di amministratore di fatto sia della società “finale” in favore della quale venivano fatte le cessioni sia degli enti cedenti fittizi.
Secondo la difesa, dunque, il Tribunale del riesame avrebbe sbagliato a negare la non punibilità a titolo di concorso di persone nei casi di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Secondo la Cassazione, invece, la norma invocata (articolo 9 del Dlgs 74/2000), che agisce in deroga all’articolo 110 del Codice penale in tema di pene per coloro che concorrono nel reato, non può scattare in casi come quello esaminato. La Suprema corte sottolinea che correttamente il Tribunale ha escluso la violazione dell’articolo 9, considerando che il ricorrente aveva sia emesso, sia usato le fatture. Circostanza che impedisce l’applicazione del regime derogatorio al Codice penale.
I giudici della terza sezione precisano che nell’attribuire all’imputato la qualifica di amministratore di fatto delle “scatole cinesi” artefici della frode erano stati determinanti i rapporti intrattenuti dalla segretaria, provati dalle mail acquisite agli atti e le conversazioni telefoniche nelle quali lo stesso ricorrente dava conto del ruolo svolto.
Il Tribunale cautelare non sbaglia anche quando nega l’applicazione di una misura meno limitativa della libertà personale dei domiciliari. Il ricorrente era un delinquente “seriale” alla guida di assetti societari e non avrebbe avuto difficoltà, in caso di misure meno restrittive della custodia, a ricorrere a prestanome per ripetere le stesse azioni illecite. Patrizia Maciocchi