ITALIA OGGI
La Cassazione disegna la mappa del processo
Frodi stabilizzate
Competenza dove Gdf indaga
Niente più perdite di tempo nei processi per maxi frode fiscale. D’ora in avanti la competenza, in caso di impossibilità per numero e nazionalità dei partecipanti, di accertare il luogo di consumazione del reato, si radicherà presso il Palazzo di giustizia della città dove la Guardia di finanza ha avviato le indagini, sollecitando l’inizio del procedimento da parte della procura. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 36358 del primo settembre 2016, ha dichiarato la competenza del tribunale di Vicenza nell’ambito di una maxi frode fiscale, in parte consumata in Italia e in parte all’estero, le cui indagini erano state condotte dalla Guardia di finanza della città. Con una complessa motivazione la terza sezione penale ha spiegato, con riferimento ai reati tributari, che il testo normativo citato all’art. 18 dlgs n. 74 del 2000 detta criteri specifici e di applicazione gradualmente successiva per la determinazione della competenza per territorio con effetti di parziale deroga a quelli stabiliti in via generale dall’art. 8 cpp. In particolare, la disposizione in esame al primo comma fa salva l’ipotesi di applicabilità della regola contenuta al comma 2, la quale prevede che i reati di cui al capo 1 della stessa legge si considerano consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Per gli altri reati tributari stabilisce che, qualora non sia possibile determinare il giudice competente occorre fare riferimento al luogo di accertamento. In tal modo la norma prescrive una serie di verifiche da attuare in ordine graduale e successivo: dapprima deve procedersi all’individuazione del luogo di consumazione del reato, quindi in tutti i casi verificare se siano utilizzabili i criteri dell’art. 8 e soltanto in via residuale, non potendo ricorrere agli stessi, applicare la regola del luogo di accertamento del reato, intendendosi per tale quello ove siano state condotte le indagini che hanno consentito l’individuazione degli illeciti nella loro materialità e all’acquisizione dei mezzi di prova. Ma in questo caso non era possibile individuare il luogo di consumazione del reato. Infatti, aggiunge Piazza Cavour, occorre applicare il criterio sussidiario di cui all’art. 18, in quanto lo stesso è prevalente per la sua natura speciale rispetto alle regole generali dell’art. 9 cpp. Sulla base di tale disposizione, ove non soccorrano i criteri dell’art. 8 cpp la competenza va attribuita al giudice del luogo di accertamento del reato, che, nel caso in esame, è Vicenza. Si tratta, infatti, del luogo in cui le Fiamme gialle svolgevano gli accertamenti spettanti del proprio ufficio. Debora Alberici*