CASSAZIONE: Giudice di pace: niente tenuità del fatto (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Il fine conciliativo del procedimento sbarra la strada alla norma di favore dell’articolo 131-bis
Giudice di pace: niente tenuità del fatto
I magistrati di legittimità cambiano idea sul regime della non punibilità

Roma. La non punibilità per la particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale non può essere applicata ai procedimenti davanti al giudice di pace. L’estensione è da escludere soprattutto in considerazione del fine conciliativo al quale è ispirato il rito del giudice di pace, al quale si applica la norma sulla particolare tenuità prevista dall’articolo 34 del Dlgs 274/2000.
La sentenza 45996 della quinta sezione penale della Corte di cassazione di ieri, arriva a poco più di un mese di distanza dalla sentenza 40699, con la quale i giudici della quarta avevano dato il via libera all’applicazione dell’articolo 131-bis anche nella giurisdizione del giudice di pace. In entrambe le sentenze, ovviamente, sono chiariti i motivi della scelta.
Ieri i giudici hanno negato la non punibilità ad un ragazzo condannato per lesioni dal giudice di pace con l’avallo del tribunale.
Il ricorrente contestava la mancata applicazione dell’articolo 131-bis, introdotto dal Dlgs 28/2015. Per la Cassazione però il “beneficio” è previsto solo nel procedimento davanti al giudice ordinario, per diverse ragioni.
La particolare tenuità, come disegnata dall’articolo 34 , non ha un riferimento alla pena detentiva, a differenza dell’articolo 131-bis che fissa per l’applicazione il limite a 5 anni. I due istituti si distinguono anche per i presupposti, ma la separazione più evidente riguarda la definizione del ruolo della persona offesa, alla quale l’articolo 34 attribuisce una facoltà inibitoria, mentre per l’articolo 131-bis il dissenso delle parti non è vincolante. Secondo i giudici della quinta al giudice di pace è istituzionalmente assegnato il compito di favorire, per quanto possibile l’accordo tra i soggetti coinvolti. I giudici escludono poi categoricamente che il Dlgs 28/2015 abbia tacitamente abrogato l’articolo 34. Sul terreno sostanziale l’applicabilità dell’articolo 131-bis è ostacolata anche dall’articolo 16 del codice penale che nega la possibilità di “utilizzare” la norma codicistica nei reati di competenza del giudice di pace. Per la Suprema corte è, infatti, evidente che la finalità conciliativa di tale giurisdizione verrebbe inevitabilmente compromessa dall’applicabilità della causa di non punibilità prevista dal codice penale e svincolata dai particolari profili dell’articolo 34.
Diametralmente opposta la conclusione raggiunta il 29 settembre (sentenza 40699) dai giudice della quarta sezione penale. La Suprema corte aveva supportato il sì all’applicazione, partendo da una sentenza delle sezioni unite (13681 del 2016) con la quale il supremo collegio, pur non affrontando in particolare il tema, avevano sottolineato il carattere generale dell’istituto previsto dall’articolo 131-bis.
Inoltre la tesi negativa – secondo la quarta sezione – non è supportata da nessuna norma, mentre proprio la differenza tra i due istituti dovrebbe spostare l’ago della bilancia verso l’applicazione della norma di maggior favore prevista dall’articolo 131-bis, applicandola, con i soli limiti previsti dalla norma, a tutti i reati compresi quelli di competenza del giudice di pace. Secondo quanto affermato nella sentenza 40699, sarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi generali che la disciplina sulla tenuità del fatto – ispirata proprio dal procedimento davanti al giudice di pace- non sia “utilizzabile” per i reati attribuiti a quel giudice, con l’obbligo di fare riferimento alla quella specifica e più stringente dell’articolo 34.
Patrizia Maciocchi

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