CASSAZIONE: Giudici e Mef divisi sull’adesione all’accertamento (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Il caso. Per la Cassazione sospensione esclusa
Giudici e Mef divisi sull’adesione all’accertamento

E’ ancora irrisolta la questione dell’applicazione della sospensione feriale rispetto al procedimento di adesione all’accertamento: una recente (e al momento isolata) pronuncia della Cassazione esclude infatti per questo procedimento la pausa feriale, al contrario del Mef, il quale chiede proprio un intervento normativo sul tema.
L’adesione è un istituto deflattivo del contenzioso, attraverso il quale le parti (contribuente ed Entrate) tentano di raggiungere un accordo per definire la pretesa senza adire al giudice tributario.
La norma prevede che i termini per impugnare, presentata l’istanza, siano sospesi di 90 giorni, durante i quali dovrebbe svolgersi il contraddittorio. La Suprema Corte, modificando un precedente orientamento e la costante prassi degli uffici, con la sentenza 11632/2015 ha affermato che la sospensione del termine per l’impugnazione non può applicarsi all’adesione, con la conseguenza che la pausa estiva non va cumulata ai 90 giorni previsti per tale fase.
La decisione ha suscitato perplessità, non fosse altro per l’orientamento contrario assunto in passato sia dalla giurisprudenza, sia dall’amministrazione. Da rilevare che trattandosi di eventuale causa di inammissibilità essa potrebbe essere sollevata d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento Con un’interrogazione parlamentare (n. 5-06008 del 9 luglio 2015) sono stati richiesti al Mef chiarimenti in proposito: il dicastero, non condividendo la posizione dei giudici di legittimità, ha confermato la
Nella risposta è stato precisato che la natura processuale dei 90 giorni dell’adesione, si evince dalla norma stessa, la quale espressamente sospende «i termini per l’impugnazione», con la conseguenza che debbano cumularsi i 31 giorni previsti per la sospensione feriale.
In ogni caso, l’interpretazione della Suprema Corte rischierebbe di determinare un’inspiegabile disparità di trattamento. Ipotizzando due accertamenti notificati entrambi il 1° luglio 2016, se l’istanza di adesione è presentata l’ultimo giorno utile per il ricorso (30 settembre 2016) il contribuente beneficerebbe della sospensione feriale ed il relativo ricorso si potrebbe presentare entro il 29 dicembre. Contrariamente, se l’istanza si presentasse prima di agosto (ad esempio il 30 luglio), non si cumulerebbero i termini ed il ricorso andrebbe presentato entro il 30 novembre. Il Mef rileva al riguardo un «caos applicativo» auspicando un intervento del Governo con l’introduzione di una norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva. Ad oggi, non vi sono novità ma la Suprema Corte, con l’ordinanza 7995/2016 ha ribadito l’esclusione della cumulabilità della sospensione feriale ai 90 giorni previsti per l’adesione.
Nelle more di un chiarimento definitivo sulla questione, prudenzialmente converrebbe non considerare la sospensione feriale nel calcolo dei termini di impugnazione di atti soggetti alla fase di adesione, per non rischiare l’inammissibilità del ricorso per tardività. Peraltro, in tale pronuncia è stato anche precisato che la predetta sospensione feriale va esclusa anche nel calcolo dei 60 giorni previsti dall’articolo 12 dello Statuto del contribuente solo oltre i quali l’ufficio può emettere l’avviso di accertamento. Ne consegue che l’atto impositivo può essere legittimamente emesso decorsi 60 giorni a prescindere che siano compresi nel mese di agosto.

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