ITALIA OGGI
Negligenza del magistrato sotto tiro
Giudizi generici (spesso) ingiusti
Se il giudice di merito non tiene conto delle circostanze messe in luce dalla parte ricorrente, limitandosi a pronunciare in astratto e genericamente, questo è sintomatico di una possibile decisione ingiusta. La manifesta negligenza nella valutazione dei dati istruttori è oggetto di possibile rilievo in cassazione ai fini del controllo di legittimità. Così ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 15175 del 20/07/2015. Al di là della specifica vicenda di merito, il principio generale, di ordine processuale, espresso dai giudici di legittimità attiene all’ammissibilità della censura in sede di cassazione, espressa «non già come valutazione della giustezza o meno della decisione, valutazione che non compete alla Corte, ma come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta», come quando la negligenza dell’esame degli elementi istruttori ha avuto un’incidenza causale sulla decisione con riferimento a un «punto decisivo», il cui corretto esame la decisione stessa avrebbe invece potuto cambiare. Sono dunque rilevanti in tal senso quegli elementi non adeguatamente e specificamente considerati dal giudice del merito e capaci di generare una difettosa ricostruzione del fatto dedotto in giudizio, con conseguente legittima censura avente a oggetto il vizio motivazionale della sentenza. Anche dopo l’abrogazione del vizio di insufficiente motivazione è del resto possibile far valere il vizio di violazione della legge, quando una motivazione non è stata formulata affatto, oppure vi è una motivazione apparente, o una motivazione obiettivamente incomprensibile. In questi casi, infatti, il vizio di motivazione diventa un vero e proprio vizio di violazione della legge, che impone al giudice di motivare la sentenza. Quanto poi al significato del concetto di omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio, allorché il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se poi la sentenza non ha dato conto di tutte le risultanze probatorie, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio della sentenza. Giovambattista Palumbo