CASSAZIONE: Giudizio sui dati del professionista (Il Sole 24 Ore)

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Legge fallimentare/2. L’autorità giudiziaria può appoggiarsi anche solo sulle indicazioni dell’attestatore
Giudizio sui dati del professionista

Milano. Il tribunale può giudicare inammissibile un concordato preventivo anche sulla sola base dei dati forniti dal professionista attestatore. Lo riconosce la Corte di cassazione con la sentenza della Prima sezione civile n. 18091, depositata ieri.
La Corte ha in questo modo bocciato l’impugnazione contro il decreto del Tribunale con il quale veniva respinta la proposta di concordato preventivo presentata da una Srl con una serie di motivazioni tratte dalla stessa attestazione del professionista, come, per esempio, il fatto che la società che, secondo il piano, avrebbe dovuto apportare nuova finanza alla srl in crisi, non era in realtà nelle condizioni di potere fare fronte al nuovo impegno con le risorse della gestione operativa.
Tra i motivi di ricorso si faceva osservare come il Tribunale avesse in questo modo, però, esaminato nel merito la proposta, estendendo il controllo all’attendibilità della relazione del professionista.
Tuttavia, per la Cassazione, il Tribunale non ha sconfinato dai propri poteri nell’appoggiarsi al lavoro del professionista. Quest’ultimo, infatti, ricorda la Cassazione, è una figura indipendente che, nelle vesti di attestatore, svolge funzioni di fatto assimilabili a quelle dell’ausiliario del giudice. In questa prospettiva, la mole di informazioni (dati, valutazioni, riscontri) che trovano posto nella relazione del professionista potrebbero essere ottenute solo facendo ricorso a un consulente tecnico nominato dal giudice.
La proposta di concordato deve avere, ricorda la Cassazione, la regolazione della crisi attraverso l’indicazione puntuale delle modalità di soddisfacimento dei crediti sulle quali tocca agli stessi creditori esprimere un giudizio. I creditori, però, per potere esprimere il giudizio devono essere messi nelle condizioni di potere ricevere un’informazione precisa e circostanziata che deve essere fornita dal professionista attestatore prima e dal commissario giudiziale poi. G.Ne.

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