CASSAZIONE: I registri di cancelleria non fanno fede (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Procedura. Solo i verbali di udienza hanno carattere di ufficialità per le parti e i loro difensori
I registri di cancelleria non fanno fede

Milano. I registri di cancelleria sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo da persone autorizzate. Ma non hanno per le parti e i loro difensori carattere di ufficialità.
Con la sentenza n. 35864, depositata ieri, la Cassazione fissa un preciso principio di diritto, ribaltando un’opposta conclusione cui era giunta la Seconda sezione della Suprema Corte nel 2007 (sentenza n. 35616).
La vicenda riguardava un’annotazione errata sul cosiddetto Registro mod. 16 circa la data di rinvio di un’udienza, invece correttamente indicata nel verbale di udienza. Il ricorso alla Cassazione derivava dal fatto che il difensore di fiducia dell’imputato condannato non aveva presenziato all’udienza finale, in quanto aveva fatto affidamento sul registro di cancelleria delle udienze dibattimentali che riportava un data errata, posteriore a quella in cui la sentenza era stata pronunciata.
Ma, per i giudici di legittimità, «i registri di cancelleria previsti dal Dm 334 del 1989, poichè per espressa previsione di legge sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale aurizzato, non rivestono per le parti e i loro difensori carattere di ufficialità né possono essere considerati fidefacienti circa il loro contenuto, attesa la loro valenza meramente interna e l’assenza del carattere di pubblicità».
In effetti, l’espressa limitazione all’accessibilità ai registri di cancelleria al solo personale autorizzato, amministrativo o giudiziario, con esclusione del pubblico, delle parti e dei loro difensori, esclude l’ufficialità del registro mod. 16 e la ostensibilità a soggetti diversi dal personale di cancellaria e giudiziario. Ne consegue che l’errore di trascrizione operato dal cancelliere sul registro non ha alcun rilievo, «posto che – spiega la Cassazione – l’unico atto dotato di pubblica fede è costituito dal verbale di udienza, unico atto processuale liberamente accessibile dalla parte interessata, nel quale risulta riportata la corretta annotazione nella data del rinvio».
La Corte quindi non condivide l’opposta conclusione raggiunta nel precedente del 2007 secondo cui il registro utilizzato dalle cancellerie giudiziarie per l’annotazione delle minute delle sentenze, benché sia un registro non obbligatorio, è un atto pubblico che fa fede ed ha anche valore di prova documentale. Infatti, le limitazioni alla consultazione del registro poste dal Dm 334 del 1989 (articolo 2, comma terzo), escludono la pubblicità dei registri e la finalità meramente “interna” delle annotazioni in essi riportate.
Per tutti questi motivi la Cassazione ha respinto il ricorso ed escluso che possa configurarsi una ipotesi di nullità come disciplinata dall’articolo 178 del Codice di procedura penale. Marco Bellinazzo

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