IL SOLE 24 ORE
Reati. Ribaltato il merito: non è violenza sessuale
Il bacio sulla guancia «rubato» alla 15enne è violenza privata
Il bacio sulla guancia “rubato” a una quindicenne sconosciuta è violenza privata e non sessuale. La Cassazione (sentenza 18679) accoglie il ricorso di un uomo di 37 anni che si era invaghito di una liceale e, senza aver avuto mai alcun contatto con lei, le aveva estorto un bacio sulla guancia davanti alla scuola. Per i giudici di merito era stato sufficiente per condannarlo per violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale), sebbene con la pena minima.
Tribunale e Corte d’appello, nel qualificare l’atto come sessuale, avevano valorizzato diversi elementi: le modalità repentine e insidiose della condotta; l’assenza di qualsiasi rapporto con la vittima; l’attrazione provata per quest’ultima e la cerniera dei pantaloni dell’autore aperta. La Suprema corte inizia con il ribadire che l’articolo 609-bis del Codice penale è posto a presidio dell’assoluta libertà personale dell’individuo di compiere atti sessuali al di fuori da ogni condizionamento e la violenza scatta anche quando il fine é lo scherzo o l’umiliazione della vittima. Per configurare il reato è, infatti, sufficiente che l’imputato sia consapevole della natura sessuale dell’atto che compie.
Una natura – precisano i giudici – che è il frutto dell’elaborazione scientifica, ma anche espressione della cultura di una determinata comunità e può variare da Paese a Paese. Lo stesso gesto può avere valenza sessuale per alcuni popoli e non per altri. La Cassazione non trascura di specificare che la violenza sessuale c’è anche quando ad essere interessate dai “toccamenti” non sono le zone erogene.
Tutto questo prologo serve ad arrivare al caso concreto. La natura repentina dell’azione non qualifica l’atto come sessuale, ma riguarda la “violenza” del gesto. Considerata irrilevante anche l’attrazione nutrita nei confronti della ragazzina, resta il “fattaccio” della cerniera aperta. Quest’ultimo, però, è un elemento non contestuale all’azione, rilevato in un secondo momento dai Carabinieri, per cui manca la prova di un collegamento con l’atto incriminato.
E il solo bacio sulla guancia non basta a classificare il gesto come violenza sessuale. Di consuetudine, precisano i giudici, il bacio sulla guancia è percepito come manifestazione d’affetto. Si deve perciò fare riferimento al caso concreto: una cosa è baciare una persona repentinamente sulla guancia, un’altra baciare un’alunna in luoghi appartati, trattenendola per i fianchi e facendo apprezzamenti sul suo aspetto (sentenza 10248/2014) o, ancora, è diverso il bacio sulla guancia dato nel tentativo di raggiungere la bocca.
La Cassazione esclude dunque che il fugace e semplice bacio sulla guancia sia un atto sessuale, in base al significato sociale che al gesto può essere attribuito. La connotazione violenta, che qualifica le azioni fatte contro la volontà di chi le subisce, integra la violenza privata (articolo 610 del Codice penale). La sentenza della Cassazione arriva a poca distanza da un precedente verdetto con il quale (sentenza 13940/2016) la stessa Corte ha confermato la condanna di un uomo per aver costretto una donna a subire “atti sessuali” consistiti in un bacio sulla guancia e per averci “provato” una seconda volta nonostante il rifiuto. P.Mac.