CASSAZIONE: Il catasto ai giudici tributari (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

CASSAZIONE/ Il dietrofront della Suprema corte. Tribunali fuori dal gioco

Il catasto ai giudici tributari

Competenza sulle cause su classamento e rendite

 

Le cause relative al classamento degli immobili e all’attribuzione delle rendite catastali sono competenza del giudice tributario. Anche quando a ricorrere nei confronti dell’amministrazione non è il contribuente, ma il comune nel cui territorio si trova il bene accatastato. È questa la decisione assunta dalle sezioni unite della Cassazione nell’ordinanza n. 15291 del 21 luglio 2015, che ribalta gli orientamenti del passato e le conclusioni del pg (che nella sua requisitoria si era espresso a favore della giurisdizione del giudice amministrativo). Il regolamento preventivo di giurisdizione era stato presentato dalla Ctp Trento dopo che un municipio aveva impugnato nei confronti della provincia autonoma la nuova rendita catastale attribuita ad alcuni impianti per la produzione di energia elettrica.

I dubbi nascono in quanto l’articolo 2 del dlgs n. 546/1992, che definisce l’oggetto della giurisdizione tributaria, fa riferimento tra l’altro a «controversie promosse dai singoli possessori». Ma le sezioni unite escludono che ciò possa far venir meno la competenza del giudice tributario quando a ricorrere sia un soggetto (in questo caso il comune) che pur non possedendo l’immobile gode comunque della relativa legittimazione sostanziale, per esempio perché da quella rendita dipende il relativo incasso Imu e Tasi.

In passato gli Ermellini avevano individuato nel Tar l’organo competente a decidere sulle impugnazioni proposte da enti locali nei confronti dell’Agenzia del territorio (si veda la pronuncia delle sezioni unite n. 675/2000). «Tuttavia occorre evidenziare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità in materia è in rapida e continua evoluzione», spiega la nuova ordinanza, «e, non senza esitazioni, comincia a mostrare la consapevolezza sia del fatto che il comune in relazione al classamento e alla rendita catastale è portatore di un proprio interesse ad agire sia del fatto che l’impugnazione deve essere valutata nel medesimo processo e in relazione a tutti i potenziali interessati». Pertanto, alla luce di «una lettura costituzionalmente orientata», viene ribadita la competenza di Ctp e Ctr sulle controversie catastali nelle quali ad agire in giudizio sia il comune e non (o non solo) il contribuente. Valerio Stroppa 

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