CASSAZIONE: Il cliente va informato (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

 

 

 

La Cassazione sugli oneri professionali nel contrasto di giurisprudenza

Il cliente va informato

Difensori tenuti ad avvisare sulla lite in atto

 

 

 

Il difensore è tenuto ad avvisare il cliente che sussiste un contrasto di giurisprudenza sull’interpretazione della norma giuridica che è al centro della controversia: l’informazione si rende necessaria perché l’assistito deve essere messo in condizioni di decidere se coltivare o meno la lite.

E il patrono deve prospettare la soluzione del ricorso per cassazione, se necessario: ecco allora che rischia il risarcimento per colpa professionale il commercialista chiamato alla difesa tecnica del contribuente di fronte alla Ctp laddove non risulta che abbia indicato la strada del ricorso di legittimità dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. È quanto emerge dalla sentenza 14639/15, pubblicata il 14 luglio dalla terza sezione civile della Cassazione.

Bilanciamento e soluzione

È accolto il ricorso dei soci della sas dopo l’accertamento che ha colpito società e componenti della compagine e il successivo condono fiscale che si è reso necessario. Il punto è che all’epoca esistenza un contrasto interpretativo sulla difesa tecnica nelle liti tributarie ex articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 546/92. E la Commissione tributaria dichiara l’inammissibilità dei ricorsi proposti dai contribuenti in quanto sottoscritti dalla parti personalmente e non dal difensore tecnico come richiedeva la disposizione entrata in vigore nelle more. Trova allora ingresso il ricorso degli assistiti laddove adombra che sia stato proprio l’atteggiamento del commercialista a far passare in giudicato le sentenze emesse dalla commissione tributaria regionale: ai giudici di legittimità non risulta che sul punto sia stata svolta un’indagine di merito. E invece il professionista doveva prospettare l’opportunità del ricorso di legittimità mettendo sui due piatti della bilancia l’ulteriore costo del rimedio impugnatorio e la possibilità per i contribuenti di ricavarne una concreta utilità, anche entrando nel merito delle opportune valutazioni sulle questioni tributarie dedotte in giudizio. Va infatti ricordato che il difensore è comunque tenuto ad avvisare i clienti di tutti i rischi che possono produrre situazioni dannose e di sconsigliare l’assistito dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. Ma ciò che più conta è che incombe sul professionista l’onere di fornire la prova della condotta serbata: il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie alla rappresentanza in giudizio non depone nella direzione dell’adempimento dell’obbligo di compiuta informazione in favore dell’assistito. Nessun dubbio, infine, che si configuri la colpa professionale per il patrono quando l’inammissibilità del ricorso al giudice è dichiarata per un vizio formale riconducibile all’ignoranza di una norma processuale. Ciò che potrebbe essere accaduto all’epoca dell’introduzione della norma ex articolo ex articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 546/92. Parola al giudice del rinvio. Dario Ferrara 

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