CASSAZIONE: Il contribuente «paga» il ritardo (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione/1. Il diretto interessato è tenuto a vigilare che il professionista proceda alla trasmissione entro la scadenza prevista
Il contribuente «paga» il ritardo
Sanzione per la dichiarazione oltre i termini anche se è stata inviata da un intermediario

È legittima la sanzione al contribuente che presenta la propria dichiarazione in ritardo e ciò anche se l’adempimento è stato affidato a un professionista. Quest’ultimo, infatti, è comunque tenuto a vigilare che l’intermediario vi provveda nei modi e tempi previsti. Ad affermare questo interessante principio è l’ordinanza 11832/2016 della Cassazione depositata ieri, che considerato il particolare periodo di predisposizione delle dichiarazioni risulta particolarmente attuale.
L’agenzia delle Entrate ha sanzionato un contribuente per la ritardata presentazione della dichiarazione. Il provvedimento è stato impugnato, lamentando l’esclusiva responsabilità del professionista incaricato dell’invio. I giudici di merito hanno annullato la pretesa, escludendo così ogni negligenza in capo al contribuente stesso. Così l’Agenzia ha presentato ricorso per Cassazione, evidenziando che la Ctr aveva applicato erroneamente la norma.
La Suprema corte, riformando la decisione di merito, ha innanzitutto rilevato che in tema di sanzioni tributarie, il Dlgs 472/97, richiede la consapevolezza del contribuente sul comportamento sanzionato. A tal fine non è necessario che la condotta sia dolosa, poiché la legge sanziona anche la mera negligenza.
Il contribuente ha l’obbligo di presentare la propria dichiarazione, di redigerla correttamente e di versare le imposte dovute in seguito all’autoliquidazione. Nell’ipotesi in cui affidi tali adempimenti ad un intermediario, è suo preciso obbligo verificare che tutto sia tempestivamente eseguito.
Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione ed alla tenuta delle scritture non possono così considerarsi assolti con il mero affidamento ad un professionista, poiché è necessaria un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, superabile soltanto nell’ipotesi di comportamento fraudolento del professionista stesso, volto cioè a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto.
Ne consegue che l’affidamento ad un commercialista del mandato a compilare e trasmettere per via telematica la dichiarazione all’Agenzia, non esonera il soggetto tenuto all’obbligo tributario dalle sanzioni derivanti dalla violazione.
In tale contesto, va segnalato che anche sotto il profilo penale, la Suprema corte ha recentemente confermato (sentenza 18845/2016) che l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente tenuto a sottoscriverla e nel caso in cui, per la materiale predisposizione e trasmissione, si avvalga di professionisti, la responsabilità resta comunque solo a suo carico.
La Cassazione, in proposito, ha precisato che gli obblighi fiscali hanno carattere strettamente personale e non ammettono sostituti ed equipollenti: non sono quindi adempiuti dal contribuente con il semplice conferimento dell’incarico ad uno studio professionale.
Tra l’altro l’intermediario inadempiente degli obblighi di mandato assunti è soggetto a specifica sanzione, disciplinata dal Dlgs 241/1997 (articolo 7-bis).
Sul punto la Cassazione (sentenza 11741/2015) risolvendo un pregresso contrasto giurisprudenziale e non condividendo la posizione delle Entrate (circolare 52/2007), ha precisato che anche per le violazioni commesse dagli intermediari nella trasmissione delle dichiarazioni, si applicano le regole sul cumulo giuridico che prevedono l’irrogazione della sanzione per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Laura Ambrosi

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