CASSAZIONE: Il danno per il decesso non segue la geografia (Il Sole 24 Ore)

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Risarcimento. Il giudice non deve quantificare in base alla residenza degli eredi
Il danno per il decesso non segue la geografia

Milano. Nella determinazione del risarcimento del danno per decesso provocato da incidente stradale non ha nessun peso il luogo di residenza nè la nazionalità della vittima. Il parametro di riferimento per il giudice deve essere solo «commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato», una volta verificata, ovviamente, l’esistenza dei presupposti del reato di omicidio colposo quale fonte dell’obbligazione.
La Terza civile della Corte di cassazione, con la sentenza 20206/16 depositata ieri, abbandona definitivamente la giurisprudenza – peraltro isolata e risalente: 1637/2000 – secondo cui il danno degli eredi deve essere pesato anche sulla bilancia geografica.
L’intervento della Corte è relativo a una sentenza d’appello di Bari che, a margine di un sinistro che aveva provocato la morte di due padri di famiglia senegalesi, aveva «devalutato» il risarcimento riconosciuto alle mogli e ai figli superstiti. Secondo il giudice di merito, la riparametrazione al ribasso del danno era giustificata dal «maggior valore dell’euro» in Senegal, circostanza che avrebbe fatto in sostanza da moltiplicatore del denaro ricevuto a ristoro della morte dei congiunti.
La Terza, però, ha preso le distanze dal pretium doloris declinato su meridiani e paralleli, richiamandosi anche ad altre decisioni più recenti (7932/12) in cui la Corte aveva fissato i principi guida per la liquidazione del danno da decesso. In particolare, scrive l’estensore, deve «chiaramente escludersi ogni incidenza sul quantum del danno non patrimoniale della residenza del danneggiato». Il giudice deve, invece, valutare i tre elementi essenziali dell’illecito aquiliano (responsabilità extracontrattuale), vale a dire la condotta illecita dolosa o colposa (dell’automobilista investitore), il danno provocato e il nesso causale «le cui circostanze soltanto possono incidere sulla aestimatio del danno, mentre il luogo dove il danneggiato abitualmente vive (…) è invece un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell’illecito, un posterius come tale ininfluente sulla misura del risarcimento del danno».
Inoltre, l’articolo 3 della Costituzione impone «la necessità di una certezza risarcitoria nel senso della uniformità», dentro cui «la condizione socio-economica del danneggiato è un elemento esterno rispetto all’illecito aquiliano». In sostanza il danno da perdita del congiunto «deve essere commisurato al valore che la persona perduta aveva rispetto al danneggiato, e non alle conseguenze economiche del risarcimento che il danneggiato ne trarrà», anche perchè «il valore di ogni persona è intrinseco alla sua umanità, per cui non può subire alcuna deminutio in base ad elementi che su tale umanità non incidono». Alessandro Galimberti

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