IL SOLE 24 ORE
Risarcimenti. Va chiarito se il profilo, già presente in ordinamenti esteri, è ammesso anche in Italia
Il «danno punitivo» va alle Sezioni unite
È ammissibile il cosiddetto danno punitivo? Una ordinanza della Corte di cassazione del 16 maggio 2016 (la n. 9978) ha rimesso alle Sezioni unite la questione se è ammissibile, nel nostro ordinamento, la figura del risarcimento che abbia, oltre che funzione riparatoria del danno, anche funzione punitiva in ordine a comportamenti di particolari gravità e per i quali la (sola) riparazione pecuniaria del danno sarebbe un rimedio insufficiente, anche in relazione alla difficoltà della prova del danno (si pensi al danno cosiddetto non patrimoniale). L’occasione è costituita dalla necessità di riconoscere nel nostro ordinamento provvedimenti di altri ordinamenti (come, per esempio, quello francese o quello statunitense) che prevedono il danno punitivo e/o, meglio, il risarcimento con effetto punitivo. L’ordinanza della Cassazione ha deciso che ciò sia ammissibile, giacché il concetto di «ordine pubblico» che, com’è noto, può costituire l’ostacolo al riconoscimento di provvedimenti stranieri che con esso contrastino (articolo 64 del Dlgs n. 218/1995), non è tale da fare ritenere che il danno punitivo sia tale da essere in contrasto con questo stesso concetto. La Cassazione, nella sua motivazione, oltre che citare i numerosi casi in cui il danno punitivo è riconosciuto (ad esempio, in tema di lesione della proprietà industriale o intellettuale, di responsabilità genitoriale o di abuso del processo) fa leva sull’esigenza di recuperare, nella risposta al fatto illecito, la funzione preventiva e deterrente dei rimedi contro di esso. I giudici, inoltre affermano che non ci si può ridurre alla mera riparazione per equivalente del danno provocato e ciò in una ottica meramente ridistributiva.
Quella sul danno punitivo è una decisione delicata, sulla quale adesso le Sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi. E la risposta potrebbe essere quella di una interpretazione «costituzionalmente orientata» del nostro sistema di responsabilità civile, ove si abbia riguardo al principio di «effettività della tutela». Ciò va inteso specialmente in relazione ai diritti della persona. Nel caso che è al vaglio delle Sezioni unite, si discute su una sentenza americana in materia di danno alla persona. Esso era stato lamentato da un motociclista per un vizio del casco da esso adoperato ed imputabile alla ditta produttrice, che è una società italiana. Adolfo di Majo