CASSAZIONE: Il difensore d’ufficio «non sana» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Sezioni Unite. Nullità assoluta se il legale di fiducia non è avvisato dell’udienza

Il difensore d’ufficio «non sana»

Roma. Il mancato avviso dell’udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato dall’imputato, comporta una nullità assoluta, ed è ininfluente l’effettiva assistenza prestata dal difensore d’ufficio.
Le Sezioni unite, con la sentenza 24630 depositata ieri, risolvono la vecchia querelle che ha diviso la Cassazione tra i sostenitori della tesi del “vizio” insanabile e quelli che affermavano la nullità intermedia, sanabile con l’accettazione del difensore d’ufficio e con la decadenza della parte dal diritto a far valere l’invalidità.Il Supremo collegio non ha dubbi e sceglie la via della nullità assoluta. La Cassazione chiarisce, infatti, il diritto dell’imputato o del condannato a scegliere un avvocato di fiducia che prepari tempestivamente la sua difesa e ricorda che la nomina del difensore d’ufficio, limitata ad alcune ipotesi tassative, presuppone un regolare avviso al titolare del diritto di difesa.
Nel caso esaminato invece il difensore d’ufficio era stato nominato, nell’ambito di una camera di consiglio per una misura premio richiesta dal condannato, perché il giudice riteneva, sbagliando, che non ci fosse il legale di fiducia. Le Sezioni unite prendono le distanze dal principio, in realtà prevalente, secondo il quale il difensore d’ufficio e quello di fiducia siano equivalenti e che si possa parlare di assenza di difesa tecnica solo quando mancano entrambi. Per questa scuola di pensiero il difensore d’ufficio ha gli stessi diritti e doveri del legale di fiducia e non offre nel processo una tutela minore del collega “ prescelto”. I giudici delle Sezioni unite non sono però d’accordo e per dimostrare il peso maggiore del legale designato citano sia la Consulta sia la Corte europea dei diritti dell’Uomo. La prima aveva bollato come incostituzionale la norma che prevedeva la possibilità per i praticanti avvocati di svolgere la difesa d’ufficio, mentre Strasburgo ha evidenziato la lacuna dell’ordinamento italiano che non prevede una disciplina che obblighi l’autorità che ha designato il difensore d’ufficio a intervenire se il legale si mostra carente nello svolgere l’incarico. Una “svista” del codice di rito che ha una ricaduta negativa sull’effettività del diritto di difesa. Nè è pensabile che il difensore d’ufficio “prontamente reperito” a causa dell’errore del giudice sulla regolare nomina del fiduciario, abbia una conoscenza degli atti tale da garantire un’efficace ed effettiva assistenza tecnica. Patrizia Maciocchi
Data: 11/06/2015

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