ITALIA OGGI SETTE
La Corte di cassazione è intervenuta su una decisione pronunciata in California
Il diritto di difesa è da provare
Condizione per il riconoscimento di sentenze straniere
lun.11 – La sentenza straniera potrà essere riconosciuta in Italia solo se verrà provato che sia stato rispettato il diritto di difesa. Lo hanno affermato i giudici della prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6276 dello scorso 31 marzo.
Il caso sul quale i giudici di piazza Cavour sono stati chiamati ad esprimersi vedeva Tizio che chiedeva alla Corte d’appello il riconoscimento di una sentenza straniera pronunciata nello stato della California.
La Corte d’appello, però, rigettava la domanda di riconoscimento della sentenza in questione e dei provvedimenti connessi in quanto veniva constatato che non era stato rispettato il diritto di difesa del convenuto e che la sentenza, come modificata, non era riconoscibile in base all’art. 64, lettera b) della legge n. 218/1995.
Anche gli Ermellini arrivavano alla medesima conclusione, perché la sentenza straniera era venuta fuori da un procedimento che non rispettava le regole interne del nostro ordinamento e d’ordine pubblico.
Infatti Tizio nella domanda di riconoscimento non aveva provato che l’atto introduttivo del giudizio di modifica nella legislazione straniera fosse stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si era svolto il processo e che, quindi, si era incorso in evidente violazione dei diritti essenziali della difesa del convenuto.
Tizio si doleva del diniego di riconoscimento assumendo essenzialmente che non solo era mancata ogni pronuncia sulla sentenza, ma anche che non si era tenuto conto della particolare procedura prescritta dalla normativa californiana, per la quale era sufficiente la notificazione della modificata decisione e deduceva che la seconda fase del procedimento non necessitava di alcun contraddittorio, costituendo appendice solo eventuale della prima, subordinata all’inadempimento del debitore, sicché la mancata notifica dell’atto introduttivo non aveva comportato violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Ed infine secondo i giudici della Cassazione la natura e le peculiarità del caso giustificavano la compensazione per intero delle spese del giudizio di legittimità e non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c.
Angelo Costa