CASSAZIONE: Il falso in bilancio resta agganciato alla «offensività» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Diritto societario. Dopo le Sezioni Unite
Il falso in bilancio resta agganciato alla «offensività»

A distanza di un anno esatto dalla riforma del falso in bilancio, il 27 maggio scorso è stata depositata la motivazione della sentenza n. 22474 con cui le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale, tutto interno alla Quinta Sezione penale, in ordine all’eventuale abolitio criminis del falso valutativo. Si trattava di un problema ampiamente annunciato e, per certi versi, cercato dallo stesso legislatore pur di giungere all’approvazione di un testo in grado di raggiungere la maggioranza parlamentare, come chiaramente emerso nel corso dei lavori preparatori. Con una sentenza davvero pregevole si chiarisce che il nuovo falso in bilancio integra delitto di mera condotta incentrato sul pericolo concreto, a tutela della veridicità e completezza dell’informazione societaria come desumibile dalla disciplina civilistica. Sul piano esegetico, non è allora tanto l’interpretazione letterale (la mancanza dell’inciso «ancorché oggetto di valutazioni») quanto quella dettata dal “contesto” ad essere decisiva, essendo composto il bilancio di enunciati essenzialmente valutativi conformi ai criteri di verità legale o convenzionale normativamente determinati (art. 2426 c.c., direttiva 2103/34/UE, standard internazionali Ias/Ifrs) o tecnicamente indiscussi (principi contabili nazionali elaborati dall’Organismo italiano di contabilità). Senonché, la sentenza afferma pure che, per effetto del mancato richiamo dell’aggettivo «rilevanti» nelle ipotesi commissive di cui all’art. 2622 c.c., la condotta rimane in tal caso penalmente perseguibile anche se il fatto esposto non sia ritenuto rilevante trattandosi, evidentemente, di una valutazione seguita in astratto dal legislatore e non demandata al giudice: al riguardo, pur al netto delle perplessità di un reato di pericolo concreto fondato su valutazioni eseguite in astratto dal legislatore, c’è da sperare che da questo obiter dictum non si sviluppi un indirizzo volto a legittimare applicazioni incondizionate della nuova fattispecie a fronte delle quali tenda progressivamente a svanire ogni contenuto di offesa, dovendosi piuttosto ritenere che il requisito della rilevanza sia comunque richiesto quale ineludibile componente del giudizio di concreta idoneità a indurre altri in errore.
Più in generale, anche dopo le Sezioni Unite, resta tutta l’indeterminatezza e la ridondanza del nuovo sistema di incriminazioni “a scalare” in cui si è passati da soglie quantitative a soglie qualitative (materialità, rilevanza, lieve entità, particolare tenuità), tendenzialmente sovrapponibili (come la rilevanza e l’idoneità a indurre in errore) senza oltretutto dar conto del parametro di riferimento del destinatario dell’informazione (uomo medio, investitore ragionevole, agente modello) genericamente indicato col pronome altri. Del resto, sono le stesse Sezioni Unite ad affermare che sono state sì abolite le soglie di punibilità, ma è stato introdotto il requisito della «rilevanza» delle alterazioni di bilancio la quale, proprio perché non più ancorata a soglie numeriche predeterminate, viene ora apprezzata dal giudice mediante la valutazione in concreto della incidenza della falsa appostazione o della preterizione di essa, in relazione alle scelte che i destinatari dell’informazione potrebbero effettuare. Peccato, però, che il giudice ragioni secondo la logica del caso per caso, questa sì davvero fomentatrice di una strutturale imprevedibilità degli esiti della decisione, con buona pace dei vincoli di legalità. Daniele Piva

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