ITALIA OGGI
La decisione delle sezioni unite della Cassazione dopo la riforma (legge n. 69/2015)
Il falso in bilancio resta in sella
Linea dura: torna la rilevanza penale delle valutazioni
Falso in bilancio salvo anche dopo la riforma: il cosiddetto falso valutativo sarà ancora punibile. Lo hanno deciso le sezioni unite penali della Corte di cassazione nell’udienza tenutasi ieri al Palazzaccio e della quale è stata diffusa la massima provvisoria (7/2016). Il massimo consesso di Piazza Cavour ha quindi risolto in senso affermativo la questione se, ai fini della configurabilità del delitto di false comunicazioni sociali, abbia tuttora rilevanza il falso valutativo e cioè anche dopo la riforma attuata con la legge n. 69 del 2015. Il contrasto si è risolto velocemente ma per conoscere i motivi della decisione si dovrà attendere il deposito della sentenza. È servito poco meno di un mese per capire se abbia o meno «effetti parzialmente abrogativi» l’inciso «ancorché oggetto di valutazioni» introdotto nell’articolo 2621 del codice civile dall’articolo 9 della legge 69/2015. A investire il collegio esteso del contrasto di giurisprudenza è stata la quinta sezione penale della Suprema corte con l’informazione provvisoria 4/2016.
I diversi indirizzi. Secondo il primo e più permissivo orientamento, inaugurato dalla sentenza 33774/15, dopo la riforma le false comunicazioni sociali sono punibili esclusivamente per fatti non veri e sono escluse le valutazioni del manager, riducendo così all’osso i possibili casi di condanna. Stando invece all’indirizzo interpretativo più severo, incarnato dalla sentenza 890/16, anche dopo la riforma è falso in bilancio indicare un valore di realizzo per crediti ormai inesigibili: deve ritenersi impossibile sostenere la non punibilità per le modifiche della legge 69/15 all’articolo 2621 cc perché le valutazioni espresse nel documento contabile sono comunque legate a standard Ue e internazionali. A sostenere il primo arresto è intervenuta in seguito la sentenza 6916/2016, ricordando che la condotta perseguita dal nuovo articolo 2621 cc consiste nella esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, «di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero» o di omettere «fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore».
Soluzione adottata. Le s.u. hanno adottato la linea dura, salvando di fatto il falso in bilancio. La massima provvisoria diffusa ieri (si veda tabella in pagina) dice infatti che «sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all’esposizione o all’ammissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre i errore i destinatari delle comunicazioni». di Debora Alberici – cassazione.net