CASSAZIONE: Il giudice può cancellare le conseguenze civili (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Depenalizzazione. Secondo un’Informazione provvisoria delle Sezioni unite
Il giudice può cancellare le conseguenze civili
Misura esclusa però quando si è formato il giudicato

Milano. La pronuncia che prende atto dell’intervenuta depenalizzazione, in sede di impugnazione, si estende, revocandoli, anche ai capi che riguardano gli interessi civili. Non così, invece, se la sentenza è già passata in giudicato: in questo caso infatti la revoca disposta dal giudice dell’esecuzione non si estende ai capi “civili”. A chiarirlo sono le Sezioni unite penali con un’informazione provvisoria depositata ieri, le cui motivazioni saranno note solo tra qualche tempo.
La controversa questione era sorta a proposito di una condanna inflitta per il reato di danneggiamento, con la contestuale imposizione del risarcimento del danno. Tuttavia il reato era stato abolito a inizio anno dalla manovra di depenalizzazione e, in particolare, dal decreto legislativo n. 7 del 2016. L’illecito è rimasto rilevante sul pian civile e punito con una misura pecuniaria da 100 a 8.000 euro. Tuttavia, differenza delle ipotesi depenalizzate nel successivo decreto legislativo n. 8 del 2016, per le quali è stato espressamente stabilito che il giudice dell’impugnazione decide anche sulle parti civili della condanna, nulla è stato previsto per i casi di condanna pronunciata per un reato successivamente abrogato e configurato come illecito civile sulla base del decreto 7/16.
A confrontarsi erano due orientamenti. Il primo ritiene che il giudice dell’impugnazione nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione per i soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che riguardano gli effetti civili. Si valorizza, per questa linea interpretativa, l’articolo 2 comma secondo del Codice penale, per il quale l’abolitio criminis produce la cessazione degli effetti penali della condanna, facendo invece sopravvivere le obbligazioni civili.
Si sottolinea quindi che ai diritti del danneggiato dal reato per quanto riguarda le deliberazioni civili non si applicano i principi della successione nel tempo delle leggi penali, ma quell’altro, articolo 11 delle preleggi, secondo il quale la legge dispone solo per il futuro. Inoltre, se si dovesse considerare obbligata la trasmissione al giudice civile competente per l’irrogazione delle sanzioni civili dopo l’assoluzione dell’imputato perchè il fatto di danneggiamento non è più previsto come reato, dovrebbe essere imposto alla parte civile la prosecuzione del giudizio in sede civile, malgrado sia stata già raggiunta una definizione di questo in sede invece penale.
A questa tesi se ne contrapponeva però un’altra, per la quale deve essere esclusa la possibilità per il giudice dell’impugnazione di pronunciarsi sulle statuizioni civili. Infatti il testo della legge che ammette la possibilità «solo nei casi disciplinati dal decreto legislativo 8/2016 è di univoca interpretazione ed indice della specifica volontà del legislatore di ammettere tale potere limitatamente alle ipotesi di reato trasformate in illeciti amministrativi e non anche per quelle abrogate ex Dlgs 7 del 2016». Giovanni Negri

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