CASSAZIONE: Il giudizio delimitato dalla motivazione dell’accertamento (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Contenzioso. L’ufficio non può modificare la pretesa originaria
Il giudizio delimitato dalla motivazione dell’accertamento

Nel corso del giudizio, l’ufficio non può modificare il presupposto della propria pretesa originariamente contenuta nell’accertamento, poiché è solo tale motivazione che delimita i confini della lite. Ad affermare questo principio è la Cassazione con la sentenza 6103 depositata ieri. L’agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a una società disconoscendo, per il 2003, la deducibilità di costi relativi ad operazioni con Paesi black list non indicati separatamente.
Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al giudice tributario che, in primo grado, ne confermava la legittimità. Il collegio di appello, riformando la decisione, ha affermato che nella specie era applicabile la modifica normativa nel frattempo intervenuta, secondo la quale la violazione scontava la sanzione più favorevole del 10% delle spese non indicate rispetto alla indeducibilità dell’intero importo. L’Agenzia ha fatto ricorso per Cassazione lamentando che la Ctr non aveva valutato che, a prescindere dal differente trattamento sanzionatorio, il contribuente doveva provare l’effettiva operatività delle contraenti estere ovvero la convenienza economica delle operazioni compiute. La Suprema Corte, respingendo il ricorso, ha innanzitutto rilevato che la modifica normativa ha attribuito alla “separata indicazione” di quei costi esteri valenza formale e non più sostanziale, con la conseguenza che all’eventuale violazione va applicata la sanzione del 10% e non dell’indeducibilità delle somme. Nel caso esaminato, poi, l’accertamento era fondato esclusivamente sul profilo formale della violazione mentre non c’era alcun cenno sulla richiesta dell’effettiva operatività o della convenienza economica. La Cassazione ha così precisato che nel diritto tributario le ragioni poste a base dell’atto impositivo definiscono i confini del giudizio e il ricorrente, infatti, si difende sollevando eccezioni in ordine a quanto indicato nella motivazione. A ciò consegue che l’ufficio non può integrare o modificare, nel corso del giudizio, i presupposti della pretesa. I giudici hanno poi rilevato che nemmeno la disciplina introdotta per l’applicazione retroattiva della nuova norma poteva derogare tale principio: essa, nel suo complesso, si è limitata a “degradare” da presupposto di indeducibilità a sanzione amministrativa, modificando così solo il carattere (da sostanziale a formale) della violazione. Secondo i giudici di legittimità, l’ufficio avrebbe potuto (dovuto) fin da subito richiedere ulteriori elementi probatori alla contribuente, a prescindere dalla modifica normativa intervenuta.
La decisione appare importante poiché non di rado gli uffici integrano nel corso del giudizio eventuali carenze motivazionali presenti nell’iniziale atto impositivo, rilevando che l’avviso di accertamento ha il solo scopo di avviare il contenzioso. Laura Ambrosi

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