CASSAZIONE: Il manager non risponde per la società (Il Sole 24 Ore)

Cassazione. Niente sanzioni all’amministratore di fatto per le violazioni commesse dall’ente

Il manager non risponde per la società

L’amministratore di fatto non risponde delle sanzioni per le violazioni commesse dalla società di capitali in quanto la responsabilità ricade esclusivamente su quest’ultima. A precisarlo è la sentenza 12007/2015 della Cassazione depositata ieri.

Nel caso esaminato, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto che un soggetto fosse amministratore di fatto di due Srl «cartiere» e gli ha contestato sanzioni e violazioni conseguenti alle operazioni fittizie riconducibili alle imprese.
La Ctp ha respinto i ricorsi del contribuente mentre la Ctr ha accolto parzialmente l’appello, affermando la qualità di amministratore di fatto del contribuente con la conseguente responsabilità fiscale per le operazioni illecite riconducibili alle due società. Tuttavia ha annullato le sanzioni derivanti da violazioni formali (omessa tenuta contabilità e mancata presentazione dichiarazione) non imputabili al soggetto in quanto non ne aveva tratto beneficio.

La sentenza di secondo grado è stata impugnata sia dall’Agenzia sia dal contribuente. I giudici di legittimità hanno ritenuto fondate alcune eccezioni difensive. Per quanto riguarda la responsabilità ex articolo 36 del Dpr 602/1973 in base al quale amministratori e liquidatori rispondono degli omessi versamenti delle imposte dalla società, la sentenza evidenzia che la norma in questione prevede una speciale responsabilità per obbligazione propria e ha natura civilistica e non tributaria in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico non ponendo alcuna coobligazione ai debiti tributari a carico dei soggetti in questione. Va esclusa quindi una responsabilità diretta dell’ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società poiché occorre allegare la sussistenza dei relativi elementi costitutivi.
La Suprema corte esamina poi gli effetti dell’articolo 7 del Dl 269/2003 secondo cui la responsabilità delle sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica è posta esclusivamente a carico della persona giuridica. Viene evidenziato che con l’entrata in vigore di questa norma non sono più applicabili le regole sulla responsabilità delle persone fisiche previste dall’articolo 11 del Dlgs 472/1997. Di conseguenza anche l’amministratore di fatto di una società di capitali non può essere sanzionato per fatti commessi in epoca successiva all’entrata in vigore della predetta disposizione.

A fronte della censura dell’ufficio che ha ritenuto illegittima la sentenza di secondo grado anche per violazione all’articolo 9 del Dlgs 472/1997 (concorso di persone), ha ribadito l’impossibilità, in presenza di società o enti con personalità giuridica, di irrogare sanzioni alla persona fisica stante la responsabilità esclusiva dell’ente.

Secondo questo orientamento dovrebbero essere esenti da sanzione anche altri soggetti formalmente estranei alla società di capitali (al pari dell’amministratore di fatto), come i professionisti rispetto alle violazioni eventualmente commesse da società di capitali che sono loro clienti. Laura Ambrosi

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