CASSAZIONE: Il nuovo falso in bilancio va ko (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La sentenza della Cassazione sul caso Crespi. Gli effetti: condanna in pochissimi casi

Il nuovo falso in bilancio va ko

Punito chi espone fatti non veri. Valutazioni escluse

 

La Cassazione mette ko il falso in bilancio così come modificato dalla legge 69 del 2015. D’ora in avanti saranno pochissimi i caso di punibilità. La nuova norma è stata infatti interpretata nel senso che l’imprenditore può essere condannato quando espone fatti non veri, ad esclusione delle valutazioni.

È quanto affermato dalla Suprema corte che, con la sentenza n. 33774 del 30 luglio 2015, ha assolto dall’accusa per bancarotta mediante il falso in bilancio l’ex sondaggista di Berlusconi, Luigi Crespi.

Al legislatore, in poche parole, è bastato eliminare dall’articolo 2621 del codice civile la locuzione «ancorché oggetto di valutazioni», per ridurre drasticamente la possibilità di una condanna.

In 150 pagine di motivazioni i Supremi giudici spiegano, fra le altre cose, che il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622, come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l’art. 2638 cod. civ., sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi, anche se subito dopo la riforma è stato sostenuto come non possa del tutto escludersi che l’eliminazione di qualsiasi espresso riferimento a questi ultimi sia da imputarsi alla ritenuta superfluità di una loro evocazione.

Tale tesi si fonda soprattutto sul dichiarato timore di una riduzione della portata operativa della normativa e finisce per fare ricorso soprattutto a una interpretazione sistematica, partendo dall’assunto che le voci di bilancio sono costituite quasi interamente da valutazioni.

Un altro interessante chiarimento la Cassazione lo fornisce sul dolo della nuova fattispecie: in sentenza si legge infatti che per quanto riguarda invece le modifiche apportate alla struttura dell’elemento soggettivo, deve osservarsi come il legislatore abbia confermato la necessità di un dolo specifico, caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

La nuova norma non ha invece riproposto la espressa caratterizzazione dello stesso come intenzionale, attraverso la soppressione dell’inciso «con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico», che era stato introdotto nel 2002.

In diretta relazione alla descrizione della condotta ha fatto invece la sua comparsa l’avverbio «consapevolmente», che appare sintomatico della volontà del legislatore di escludere la rilevanza del dolo eventuale.

Di diverso avviso la Procura generale del Palazzaccio che, nella lunga requisitoria esposta al Collegio lo scorso 16 giugno aveva chiesto la conferma della condanna inflitta a Luigi Crespi dalla Corte d’appello di Milano.

La condanna è stata invece annullata senza rinvio e quindi il sipario sulla vicenda è chiuso. Debora Alberici* *cassazione.net 

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