CASSAZIONE: Il patto a vendere la casa non si modifica (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Separazione. I chiarimenti della Cassazione sugli accordi tra ex coniugi

Il patto a vendere la casa non si modifica

 

Roma. Non può essere modificato il patto con il quale, in caso di separazione, i coniugi si impegnano a vendere a terzi la casa familiare per dividere il ricavato tra loro in proporzione ai soldi spesi per l’immobile: dal mutuo, agli arredamenti.
La Corte di cassazione, con la sentenza 16909 depositata il 19 agosto, affronta il tema degli accordi patrimoniali in sede di separazione, chiarendo quando è possibile fare marcia indietro rispetto ai propositi manifestati.
Nel caso esaminato, come spesso avviene, l’ex moglie, quando la separazione, consensuale, era diventata realtà, non era più d’accordo nel rispettare l’impegno di vendere l’appartamento, benché la coppia non avesse figli. Secondo il giudice d’Appello in effetti quell’accordo poteva essere rivisto. La Cassazione però ha una diversa opinione e, sul punto, fa una lezione di diritto. La separazione consensuale – spiegano i giudici – è un negozio di diritto familiare con un “contenuto tipico” e un “contenuto eventuale”. Il primo riguarda il consenso a vivere separati, l’affidamento dei figli e, quando ci sono i presupposti, l’assegno di mantenimento. Il secondo é relativo ai patti che i coniugi concludono per regolare ulteriori interessi economici, nell’ipotesi in cui le loro strade si dividano. Accordi sui quali pesano eventuali spese affrontate, prestiti, conti in comune ecc.

La Suprema corte precisa che l’accordo con il quale i coniugi mettono la parola fine alla convivenza può racchiudere altre “clausole”, che si pongono al di fuori del contenuto tipico e che non sono a questo riferibili.
Nello stesso atto di separazione, possono dunque convivere due tipi di patti: quelli che hanno causa concreta nella separazione e «quelli aventi mera occasione nella separazione». I primi finalizzati ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo successivo alla separazione, i secondi utili semplicemente a regolare le situazioni patrimoniali che non è più interesse della parti mantenere invariate.

Dei due però solo i primi accordi possono essere modificati, se uno dei coniugi lo chiede con un ricorso da decidere in camera di consiglio o in sede di divorzio. Per la Suprema corte quando sopraggiunge un fatto nuovo, che modifica la situazione nella quale gli ex si trovavano quando hanno siglato i patti «è possibile la modificazione degli accordi solo con riguardo alle clausole aventi causa nella separazione personale, ma non per gli autonomi patti, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’articolo 1372 del Codice civile». Tra questi rientra l’impegno a vendere la casa per regolare un rapporto patrimoniale sorto in precedenza: un interesse meritevole di tutela.

Patrizia Maciocchi

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