IL SOLE 24 ORE
Cassazione/1. Non basta la scoperta alla frontiera di contanti in misura ingente
Il possesso di denaro non prova il riciclaggio
Milano. No all’imputazione per riciclaggio se il solo elemento di prova è costituito dal possesso di un’ingente somma di denaro scoperto alla frontiera. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 26301 della Seconda sezione penale depositata ieri. La pronuncia ha così annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il tribunale di Como aveva respinto la richiesta di riesame avanzata contro due decreti di sequestro probatorio disposti dal Pm su due considerevoli somme di contante (868mila euro e 10mila euro) rinvenuti a bordo di un’automobile al momento dell’ingresso in Italia dalla Svizzera.
Per il riesame, quanto alla presunzione della commissione di un delitto, da una parte non era richiesta una formale imputazione e risultava sufficiente l’indicazione del reato di riciclaggio contenuta nei provvedimenti impugnati mentre, con riferimento alla motivazione, non occorreva indicare le esigenze probatorie dal momento che verosimilmente si trattava proprio di denaro che costituisce il corpo del reato.
La conservazione del sequestro era poi giustificata per la necessità di ricostruire compiutamente le operazioni effettivamente eseguite dall’indagato al quale erano stati sequestrati telefoni cellulari e documentazione varia.
La difesa aveva invece contestato i sequestri, sottolineando l’assenza di ogni indicazione sull’esistenza del reato presupposto del riciclaggio, quando invece erano esistevano altri elementi che si sarebbero potuti tenere presenti per ritenere che l’occupante della vettura fosse un gioielliere che doveva procedere all’acquisto di preziosi.
La Cassazione ha accolto il ricorso, mettendo in evidenza come il reato presupposto del sequestro sia frutto di un’ipotesi totalmente astratta, «basata esclusivamente sulla quantità del contante, non confortata da alcun elemento concreto, poiché il mero possesso di un’ingente somma di denaro non può giustificare ex se, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l’elevazione di un’imputazione di riciclaggio, senza che sia stata in alcun modo verificata l’esistenza di un delitto presupposto».
Non solo, non è stata neppure verificata l’esistenza anche solo di semplici relazioni tra l’uomo “beccato” con i contanti e ambienti criminali oppure la precedente commissione di fatti di reato dai quali era derivato quel denaro, o, ancora, la messa in pratica di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo.
Senza nessun elemento idoneo a specificare l’esistenza di un delitto presupposto dal quale possa avere avuto origine quella somma contante oggetto del sequestro (sempre possibile sul piano amministrativo per violazione della disciplina valutaria) l’ipotesi di riciclaggio configurata alla Cassazione si rivela del tutto arbitraria. Tanto più se si tiene presente invece l’apparente attività di commercio di preziosi che non è stata oggetto di smentite. Giovanni Negri