IL SOLE 24 ORE
Il processo senza stop
La conciliazione con l’amministrazione finanziaria è insufficiente a stoppare il processo. È infatti necessario il versamento dell’importo concordato fra fisco e contribuente.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 14547 del 13 luglio 2015, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che ha impugnato la decisione con la quale la Ctr di Palermo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in seguita alla sottoscrizione della conciliazione. In altre parole, per la sesta sezione – T, il processo di interrompe solo dopo il saldo del debito con l’Erario.
Sul punto i Supremi giudici hanno infatti motivato che gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione previste nel giudizio tributario dall’art. 48 del dlgs 31 dicembre 1992, n. 546 non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti. Pertanto, nella conciliazione cosiddetta «breve postfissazione» – in cui, ai sensi del comma 5, la proposta è depositata dopo la fissazione dell’udienza e prima della trattazione in camera di consiglio – la Commissione tributaria provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l’udienza di trattazione della causa a una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza di rinvio dell’udienza di trattazione, in applicazione analogica della disciplina dettata dal comma 1 per la conciliazione cosiddetta «breve prefissazione», in cui la proposta è depositata prima della fissazione dell’udienza di trattazione; in mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall’Ufficio, che non può essere costretto all’esecuzione di una conciliazione inesistente. Debora Alberici