IL SOLE 24 ORE
Frode fiscale. Cassato il concorso
Il reato di fatture false non è cumulabile con la truffa allo Stato
MILANO. L’emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato speciale rispetto alla truffa ai danni dello Stato. Pertanto la duplicazione dell’imputazione disposta ai soli fini di rendere applicabile la confisca è scorretta, e la misura di sicurezza decade immediatamente vincolando alle restituzioni dei beni ablati.
La Seconda sezione penale della Cassazione – sentenza 12872/16 depositata ieri – torna su un tema ampiamente arato dalla giurisprudenza di legittimità, per annullare senza rinvio una decisione del tribunale di Ferrara – condanna a 5 anni e mezzo di un imprenditore per i due reati in concorso – passata indenne anche dall’Appello, che si era limitato a dichiarare l’intervenuta prescrizione (quindi senza effetto alcuno sulla confisca).
Assodato l’interesse ad agire dell’imputato – che rimaneva comunque spossessato dei suoi beni – la Corte ha stabilito la fondatezza del ricorso nella parte in cui evidenziava l’indebita sovrapposizione tra le due ipotesi di accusa. Per ribadire un orientamento già sufficientemente univoco, la Seconda parte dalla riforma dei reati tributari (Dlgs 74/2000) che segnò all’epoca l’abbandono del modello prodromico di reato fiscale (legge 516/1982) «a favore del recupero della fattispecie penal-tributaria», come dimostra il momento consumativo della evasione fiscale che si realizza nella dichiarazione annuale, trascurando invece tutto ciò che ne sta a monte. Solo per la «emissione di fatture» (articolo 8) resta sanzionata anche l’attività preparatoria, ma unicamente per (tentare di) prevenire il fenomeno delle cosiddette “cartiere”, e comunque con l’esclusione del concorso soggettivo dell’utilizzatore e con l’ulteriore esclusione del concorso del reato di frode fiscale (articolo 2).
L’ulteriore punibilità dei reati da “cartiera” – per esempio l’emissione di documenti fiscali per ottenere indebite erogazioni pubbliche – va oltre l’ambito fiscale e si giustifica con la pluralità di obiettivi della condotta
criminale.
E inoltre, argomenta ancora il relatore a proposito del rapporto di specialità tra truffa e frode fiscale, siamo obiettivamente di fronte a fatti naturalistici diversi: la frode richiede un artificio peculiare mentre alla truffa servono, per il suo perfezionamento, elementi indifferenti per il reato tributario, dalla induzione in errore fino al danno. Anche ponendosi fuori dal rapporto di specialità, comunque – e immaginandosi in un ambiente alternativo di «unità normativa del fatto» – la soluzione da adottare è un criterio di valore agganciato alla norma penale più severa. Ma solo quella, escludendo il concorso. Alessandro Galimberti