ITALIA OGGI
Cassazione
Impossibile depositare atti online
mer.29 – Cassazione esclusa dal processo civile telematico. Non è infatti ammesso il deposito online degli atti del processo. Lo comunica la stessa Corte di cassazione nella nota inviata il 17 giugno scorso al presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, avente per oggetto il deposito telematico degli atti del processo. Il primo presidente, Giovanni Canzio, ricorda infatti che «non è ancora ammesso il deposito telematico di ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 del codice di procedura civile, memorie di costituzione di difensore, atti di costituzione a fini defensionali, atti depositati ex art. 372 cpc». Manca infatti il decreto attuativo prescritto dall’art. 16-bis comma 6 del dl 179 del 2012, convertito nella legge 221 del 2012. «Inoltre», continua la nota, «il deposito non è ammesso in considerazione dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali e alle corti di appello prevista dall’art. 16-bis comma 1-bis del medesimo dl». È invece ammesso, specifica Canzio, il deposito telematico delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo, come per esempio le istanze di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle sezioni unite. «La copia cartacea di tali istanze», conclude la Cassazione, «formata dalla cancelleria, viene poi sottoposta al presidente titolare ed è inserita nel fascicolo». Da sottolineare che l’art. 16-bis del dl 179/2012, al comma 6, prevede che negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni in materia di processo telematico si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. Tali decreti sono adottati sentiti l’Avvocatura generale dello stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati. Gabriele Ventura