CASSAZIONE: Infortuni, reato senza il danno (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

Cassazione penale. Le motivazioni delle condanne inflitte a maggio ai manager per il caso Thyssen

Infortuni, reato senza il danno

 

 

 

Milano. È stata una «colpa imponente» quella commessa dall’ex ad della Thyssen Harald Espenhahn (condannato a 9 anni e 8 mesi) che insieme ad altri cinque manager del gruppo siderurgico ha provocato, per la totale e consapevole mancanza di adeguate misure di sicurezza, il rogo dello stabilimento di Torino nella notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007 in seguito al quale morirono sette operai. Lo scrive la Corte di cassazione nelle motivazioni depositate ieri, sentenza 52511 della Quarta sezione penale, del verdetto emesso lo scorso 13 maggio di conferma delle sanzioni lievemente ridotte nell’appello bis.

Sul piano giuridico, la Cassazione mette in evidenza come per l’applicazione del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (articolo 437 Codice penale) è sufficiente la consapevolezza della condotta tipica del reato di disastro colposo e non anche dell’evento che aggrava il delitto. In altre parole, non serve un danno per determinare la condanna; se questo però si verifica, nella forma del disastro o dell’infortunio, allora scatta l’ipotesi aggravata.

Nella vicenda Thyssen, peraltro, chiarisce la Cassazione, l’accertamento di un’assenza di un nesso causale tra la dolosa omissione delle misure di cautela ascrivibile a vario titolo agli imputati e il disastro non ha alcun tipo di conseguenza sul diverso reato di omicidio colposo e neppure sul trattamento sanzionatorio.
La sentenza osserva che «in sostanza mentre nel reato di omicidio colposo plurimo gli imputati, in riferimento alle posizioni di garanzia dagli stessi rivestite (…) e in ragione di una serie impressionante di violazioni a regole cautelari nel settore della programmazione, prevenzione e adozione di sistemi antinfortunistici causalmente collegate con l’evento dannoso sono stati riconosciuti colpevoli di avere cagionato la morte dei lavoratori, l’evento disastroso di cui all’articolo 437 secondo comma codice penale, rileva quale obiettiva aggravante della fattispecie semplice».

La Corte, poi, quanto alla misura delle sanzioni, avverte che anche se (ipotesi solo accademica peraltro) una delle condotte individuate come determinanti ai fini dell’omicidio colposo fosse esclusa, in ogni modo resterebbe attuale una serie di violazioni di regole cautelari nel settore di contrasto agli infortuni riferibili a tutti gli imputati per effetto del meccanismo della cooperazione colposa tali da escludere qualsiasi esimente del reato contestato.
Agli imputati la Corte attribuisce la consapevolezza che avevano maturato «del tragico evento prima che poi ebbe a realizzarsi, sia per la pluralità e per la reiterazione delle condotte antidoverose riferite a ciascuno di essi che, sinergicamente, avevano confluito nel determinare all’interno dello stabilimento di Torino una situazione di attuale e latente pericolo per la vita e per la integrità fisica dei lavoratori».

Imponente poi la serie di inosservanze a specifiche disposizioni infortunistiche, non ultima la disposizione del piano di sicurezza che impegnava gli stessi lavoratori in prima battuta a fronteggiare gli inneschi di incendio, dotati di mezzi di spegnimento a breve gittata, ritenuti inadeguati.
Giovanni Negri

Foto del profilo di Andrea Gentile

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