CASSAZIONE: Irap, la traccia dei giudici «guida» la presentazione (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Dichiarazioni. Le pronunce della Cassazione chiariscono il campo di applicazione
Irap, la traccia dei giudici «guida» la presentazione
Il collaboratore anche familiare non sempre obbliga all’imposta
Lun.19 – Come ogni anno, la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione Irap rappresenta un momento importante per le scelte del professionista o del piccolo imprenditore (artigiano, agente di commercio, promotore finanziario ecc.) che svolge la propria attività in forma individuale. Se è vero che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che il contribuente può dimostrare anche in giudizio l’assenza dei presupposti del tributo anche “sconfessando” la dichiarazione presentata (da ultimo, la sentenza 14496/2016 che tratta un caso abbastanza comune, quello del professionista che ha presentato il modello Irap ma non versato il relativo tributo) è certamente meno complicato tenere comportamenti coerenti sin dall’inizio, anche perché iniziare l’iter per ottenere il rimborso o, ancora peggio, ricorrere avverso una cartella esattoriale costituiscono alternative scomode. A fronte della latitanza del legislatore, che continua a rinviare un intervento che renda facilmente “leggibili” nel concreto i parametri per definire l’autonoma organizzazione necessaria per fondare la soggettività passiva, è diventato purtroppo abituale per i contribuenti e i loro consulenti fare, in questo periodo dell’anno, il punto sulle varie sentenze della Suprema Corte per decidere se adempiere o meno alla presentazione della dichiarazione. Anche quest’anno le novità non mancano, e anzi i ripetuti interventi delle Sezioni Unite in materia rappresentano altrettanti capisaldi su cui fondare le proprie scelte, nonostante l’assenza di chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate. Va detto che, pur nella convinzione che non spetti al Fisco ma al legislatore porre dei paletti quantitativi, il silenzio dell’amministrazione finanziaria non aiuta certo a deflazionare il contenzioso presente e futuro, risultato che si potrebbe ottenere almeno intervenendo sui punti fermi raggiunti dalla giurisprudenza. Vediamo quali sono le variabili principali da considerare nelle scelte, aiutati dalla grafica qui accanto che sintetizza, per ogni parametro, il pensiero della Suprema Corte, con riferimento a recenti pronunce assunte su casi assai comuni.
Dipendenti e collaboratori
La novità principale di quest’anno riguarda professionisti e imprenditori individuali che si avvalgono in misura limitata di dipendenti o collaboratori, siano questi ultimi “interni” (come accade nell’impresa familiare) o esterni. Se è vero che l’irrilevanza dell’addetto con funzioni meramente esecutive ha cominciato a divenire una costante nelle pronunce della Cassazione a partire soprattutto dal 2013, è con la sentenza a Sezioni Unite 9451 del maggio scorso che i contribuenti possono fare affidamento su un orientamento certo e definitivo, da estendere anche al collaboratore familiare (ordinanza 17429/2016). Le mansioni svolte, il numero e le qualifiche degli addetti costituiscono i parametri su cui basarsi per la scelta.
Beni strumentali
L’indagine forse più complicata riguarda il “peso” dei beni strumentali, anche in considerazione della recente conferma (pronunce 17671/2016 e 573/2016) che anche spese rilevanti e una dotazione strumentale di valore possono non integrare il presupposto impositivo, laddove indispensabili per l’esercizio della specifica attività professionale o d’impresa esercitata. Non è ancora definito il ruolo svolto dalla disponibilità di uno studio professionale, per il quale spesso la Cassazione chiede ai giudici di merito di valutare l’apporto (in termini di prestigio, ubicazione, dimensione ecc.) ai fini del valore aggiunto prodotto (ordinanza 23155/2010).
Struttura
Recenti pronunce delle Sezioni Unite eliminano i dubbi con riferimento a studi associati e società semplici/di persone, che, di regola, versano sempre l’Irap. Soluzione opposta, invece, per i medici che operano nelle forme della “medicina di gruppo”, esonerata anche se i componenti della struttura condividono le spese di personale di segreteria o infermieristico (ordinanza 14408/2016).
Sindaci e amministratori
Un punto ancora irrisolto, invece, riguarda gli incarichi di sindaco, revisore e amministratore posto in essere da chi si avvale, per la restante attività professionale, di uno studio «attrezzato», tale da qualificare l’autonoma organizzazione. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia (risoluzione 78/E/2009), la Cassazione (da ultimo: ordinanza 4246/2016) ha più volte affermato che, se gli incarichi sono svolti personalmente e senza l’impiego rilevante di mezzi e collaboratori, i compensi derivanti da tale attività sono esclusi dall’Irap. Il problema è che il modello Irap non prevede un’applicazione “parziale” del tributo e mancano i riferimenti per “splittare” i costi tra le diverse attività. Seguendo la Cassazione, quindi, il contenzioso con l’Agenzia è assicurato. Giorgio Gavelli

Foto del profilo di Andrea Gentile

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