IL SOLE 24 ORE
Cassazione. L’intreccio di norme per i reati di omesso versamento Iva
La causa di non punibilità esclude la tenuità del fatto
L’introduzione della nuova causa di non punibilità prevista per i reati di omesso versamento Iva, ritenute e indebita compensazione di crediti non spettanti, in caso di pagamento delle somme dovute prima dell’apertura del dibattimento, esclude l’applicazione per gli stessi delitti dell’istituto della particolare tenuità del fatto. Ad affermarlo è la Corte di cassazione, sezione 3 penale, con la sentenza 18680 depositata ieri.
Un contribuente veniva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione perché ritenuto colpevole di omesso versamento di ritenute per circa 160mila euro.
La decisione della Corte di appello veniva impugnata in Cassazione, lamentando innanzitutto l’errata valutazione compiuta dal giudice territoriale sullo stato di crisi finanziaria dell’imprenditore, che aveva comportato l’inadempimento. La difesa, inoltre, evidenziava che la nuova norma consente la non punibilità del reato nell’ipotesi di pagamento, ma nel caso specifico, essendo una possibilità sopravvenuta, il contribuente non aveva potuto beneficiarne. Infine, veniva chiesta l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto, essendo il debito di poco superiore (10mila euro) alla nuova soglia.
La Suprema Corte ha confermato la condanna. Innanzitutto ha ricordato che il dolo dei reati omissivi è integrato con la consapevolezza del contribuente di non versare alle previste scadenze le imposte dovute. La scelta di non pagare prova il dolo stesso e i motivi di tale scelta non lo escludono.
La crisi di liquidità d’impresa può escludere la colpevolezza solo se è fornita la prova che non sia stato «altrimenti possibile» per il contribuente reperire le risorse necessarie per assolvere agli obblighi. Nei reati omissivi, quando vi è margine di scelta, va esclusa la forza maggiore.
I giudici di legittimità hanno poi affrontato l’applicazione della nuova previsione di non punibilità del reato, in ipotesi di pagamento (articolo 13 del Dlgs 74/2000 introdotto dal Dlgs 158/2015). Secondo questa disposizione non sono punibili i reati omissivi se il contribuente versa, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario (con possibilità in caso di pagamento rateale di ottenere una proroga di sei mesi).
Nel caso specifico, il ricorrente non poteva beneficiare di tale causa, poiché la disposizione è intervenuta ben oltre l’apertura del dibattimento di primo grado. Tuttavia, la Cassazione ha rilevato che il contribuente non aveva né pagato, né richiesto una rateazione, con la conseguenza che doveva escludersi il nuovo beneficio.
In merito alla richiesta di applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto che escluderebbe comunque la punibilità, la Cassazione ha rilevato che l’introduzione delle novità nel predetto articolo 13 esclude in futuro l’applicazione per i delitti di omesso versamento Iva, ritenute e indebita compensazione di crediti non spettanti, del beneficio della particolare tenuità del fatto in quanto non espressamente prevista.
Nel caso esaminato, l’imputato non poteva fruire della non punibilità sancita dall’articolo 13 del Dlgs 74/2000 perché intervenuta successivamente alla commissione del fatto. Tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto comunque non applicabile l’istituto della tenuità del fatto.
Secondo i giudici, infatti, il superamento della nuova soglia (prevista in 150mila euro per le ritenute omesse), di quasi 10mila euro, non rappresentava un fatto esiguo per il quale si potesse invocare la non punibilità. Laura Ambrosi