CASSAZIONE: La confisca si estende all’incorporante (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE
La confisca si estende all’incorporante
Lun.14 – 7La Cassazione ha stabilito che, nell’ipotesi di fusione per incorporazione tra banche, la confisca e il sequestro preventivo ad essa funzionale, disposti nei confronti della società che ha partecipato alla fusione si estenda automaticamente alla società incorporante (sezione V, n. 4064/2016).
La sentenza evidenzia che la regola generale di diritto civile, secondo la quale «la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusone», deve essere coordinata con i principi inerenti alla posizione del terzo estraneo al reato, titolare di diritti su beni soggetti a confisca.
La Cassazione chiarisce che un soggetto può essere definito persona estranea al reato soltanto se oltre a non avere partecipato alla commissione del reato non ne abbia ricavato alcun vantaggio. Inoltre, i giudici di legittimità affermano, che la posizione giuridica soggettiva del terzo non può essere pregiudicata dagli effetti del provvedimento di confisca esclusivamente qualora esso sia in buona fede, dovendosi interpretare questo requisito come «non conoscibilità, con l’uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta».
La sentenza chiarisce, che, per il diritto penale, l’inosservanza colposa delle regole cautelari impedisce che si possa tutelare giuridicamente la posizione del soggetto che vanti un titolo sui beni da confiscare.
Secondo la Cassazione grava sul giudice, che dispone il sequestro e ordina la confisca, l’onere di dimostrare l’assenza di buona fede del terzo, mentre alla parte che rivendica un diritto acquisito sul bene può imporsi esclusivamente un onere di allegazione in merito agli elementi che concorrono ad integrare le condizioni di appartenenza del bene e di estraneità al reato.
Pertanto, la società incorporante o quella risultante dalla fusione subisce le conseguenze penali di reati commessi da altri soggetti per il solo fatto di rivestire la posizione formale di soggetto partecipante alla fusione. Lorenzo Allegrucci e Antonio Mazzone

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