IL SOLE 24 ORE
Cassazione. Annullate le multe a Danilo Coppola: ritenuti irragionevoli tre anni e mezzo per gli accertamenti
La Consob non può sforare i tempi
La Consob non può sforare oltre il limite di ragionevolezza il termine per la contestazione, quando le sue indagini prendono le mosse da violazioni riferibili a un tempo circoscritto e i fatti siano stati già accertati. Con la sentenza 8687 depositata ieri, la Cassazione annulla con rinvio la multa di 700mila euro nei confronti dell’immobiliarista Danilo Coppola e quella di altri 700mila, più sanzioni, a carico del Gruppo immobiliare 2004. Sanzioni giustificate da violazione delle regole di intermediazione finanziaria e turbativa del mercato compiuta nel 2005 sulle azioni di Mediobanca.
La Suprema corte annulla le multe che erano state invece confermate dalla Corte d’appello, ritenendo non ragionevole il lasso di tempo, circa tre anni e mezzo, trascorso per espletare tutti gli accertamenti.
La Cassazione sottolinea che, dopo una prima valutazione del materiale acquisito relativo al fatto, la Consob ha fatto trascorre altri due anni per espletare gli ultimi due atti di indagine.
La Suprema corte ricorda che l’accertamento deve svolgersi in un tempo ragionevole, correlato alle caratteristiche e alla complessità del caso concreto. Certamente la pura constatazione dei fatti nella loro materialità non basta, «dato che alcune materie, come quella dell’intermediazione finanziaria, richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell’immediatezza della percezione». Spetta al giudice di merito il compito di individuare, secondo la particolarità del caso esaminato e indipendentemente dalla data di deposito della relazione ispettiva o di acquisizione degli elementi, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe dovuto tradursi in accertamento: momento dal quale deve partire il countdown dal quale far decorrere il termine per la contestazione.
Nella vicenda esaminata, la Cassazione sottolinea che le violazioni erano riferibili a un tempo ben determinato e circoscritto. Perciò anche la valutazione degli accertamenti compiuti, che avevano a oggetto una condotta ben definita, avrebbe dovuto consentire «un maggior rigore nella cadenza delle indagini, soprattutto se frutto di risultanze documentali precostituite».
I giudici di appello non hanno ben illustrato i motivi per i quali è stato ritenuto ragionevole il lasso di tempo trascorso dai fatti alla contestazione. La Cassazione ammette una certa elasticità del termine, dettato dall’articolo 14 comma 2 della legge 689/1981, per consentire all’autorità di acquisire tutti i dati indispensabili, ma questo non può essere dilatato senza un’adeguata motivazione. “Spiegazioni” che devono scattare tutte le volte che «il tempo impiegato per le indagini risulti particolarmente ampio a fronte di operazioni da collocare in un ambito cronologicamente ben definito».
Sbaglia dunque la Corte di merito a recepire quanto affermato dalla Consob: troppo generico il riferimento ad un accertamento che richiedeva istruttorie complesse. Ora il caso torna all’attenzione della Corte d’appello, che dovrà tenere conto delle indicazioni della Cassazione. Patrizia Maciocchi