IL SOLE 24 ORE
La «continuazione» congela la non punibilità
Milano. Bastano due infrazioni consecutive per perdere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Lo ha stabilito la Terza sezione penale della Corte di cassazione – sentenza 40650/16, depositata ieri – che ha respinto il ricorso di un imputato potentino portato a giudizio per omesso versamento di ritenute previdenziali. Gli episodi contestati all’imprenditore erano due, di rilievo davvero modesto (l’omissione complessiva era di poco superiore a 2.200 euro, la pena patteggiata di 18 giorni di reclusione, sospesi) ma nonostante ciò la Cassazione gli ha negato il “beneficio” introdotto dal Dlgs 28/2015. Secondo la difesa, la non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale doveva trovare applicazione sia in considerazione della scarsa offensività della condotta sia perchè la nuova e più favorevole norma era entrata in vigore tre anni dopo il patteggiamento, e subito dopo il processo d’appello. Il legale dell’imputato aveva quindi chiesto il riconoscimento della legge penale successiva più favorevole, visto che non c’è dubbio che si versi in un ambito di normativa sostanziale e non meramente processuale. Tuttavia la Terza penale non ha accolto le eccezioni dell’imputato, fermandosi davanti al chiaro dettato della norma introdotta lo scorso anno. L’articolo 131-bis del Codice esclude infatti dal campo di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto tutti i comportamenti «abituali», spiegando poi due commi più sotto che l’«abitualità» a questi fini scatta ogni volta che l’indagato « abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità». Secondo la Cassazione, la valutazione della pluralità dei fatti “ostativi” può essere condotta, sempre limitatamente a queste finalità, anche all’interno del singolo procedimento per il quale si procede, finendo così per «ampliare ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale». Da qui lo sbarramento al riconoscimento della particolare tenuità anche nel caso di reati «avvinti dal vincolo della continuazione», come nelle ipotesi del processo impugnato.
Per la Terza, l’esclusione della punibilità per particolare tenuità non può essere quindi dichiarata «in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione e giudicati nel medesimo procedimento, configurando anche il reato continuato una ipotesi di “comportamento abituale”». Alessandro Galimberti