IL SOLE 24 ORE
Cassazione/2. I giudici italiani in contrasto con la Corte dei diritti dell’uomo
La demolizione non è una sanzione
Un modesto intervento abusivo nell’isola d’Ischia è l’occasione per delimitare i confini tra la Corte di cassazione e la Corte europea dei diritti dell’uomo. Con la sentenza 10 marzo 2016 n. 9949 la III Sezione penale della Cassazione utilizza un banale abuso edilizio per rivendicare la generica possibilità che la magistratura penale possa disporre la demolizione di opere illegittime. Demolizione e confisca possono infatti essere disposte dal giudice penale anche senza una sentenza di condanna.
Spesso accade che i reati urbanistici, in quanto contravvenzioni (e non delitti) si prescrivano in termini brevi (4 anni, che diventano 5 se nei quattro anni inizia un procedimento penale). Il giudice penale, quindi, deve dichiarare estinto il reato, ma può sempre disporre la demolizione o la confisca (in caso di lottizzazione) dell’immobile abusivo. Queste sanzioni, tuttavia, sembrano contrastare con la Convenzione sui diritti dell’uomo che, nell’articolo 7 e nell’articolo 1 del Protocollo n. 1 consentono pene afflittive solo se vi è una condanna penale. Se il reato è prescritto, osservano i giudici europei, non vi è condanna penale e, in conseguenza, non è possibile che il giudice penale intervenga sugli immobili. Avviene così che, tutte le volte che un magistrato penale ha disposto la confisca di immobili abusivi, i costruttori hanno utilizzato la scappatoia della prescrizione per sottrarsi all’eliminazione del bene. Un diverso potere sanzionatorio spetta ai Comuni, ma è nota l’inerzia di tali enti.
L’antagonismo tra l’autorità giudiziaria italiana e la Corte europea dei diritti dell’uomo è giunto a livelli incandescenti: la nostra Corte costituzionale nel marzo 2015 (sentenza 49) ha sottolineato che il giudice penale può confiscare immobili abusivi anche in presenza di reati prescritti, qualora la responsabilità penale sia stata accertata in tutti i suoi elementi (e quindi anche se manca una sentenza di condanna). In senso opposto, si è espressa la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo sui ricorsi 19029/11, 34163/07 e 1828/06.
I giudici nazionali, e in particolare la Cassazione (anche in questa sentenza), puntano ora sulla natura amministrativa della confisca, che quindi potrebbe avvenire anche senza una condanna penale. La confisca, secondo i giudici nazionali, è impermeabile a tutte le vicende estintive del reato e della pena: si confisca anche in caso di amnistia ed indulto, e finanche se muore il reo (dopo una sentenza irrevocabile). Di fatto, quindi, i giudici penali intendono difendere a spada tratta l’assetto del territorio, compensando i brevi termini dell’estinzione del reato con la possibilità di confiscare o demolire l’immobile abusivo anche quando il reato è prescritto. Ma altrettanto intransigente è la Corte dei diritti dell’uomo che non entra nel merito della pesantezza della sanzione penale, perché richiede che l’eliminazione dell’immobile sia la conseguenza di un accertamento effettivo, avvenuto con sentenza. L’abuso nell’isola d’Ischia sarà quindi demolito a meno che i giudici di Strasburgo non intervengano sul governo centrale. Guglielmo Saporito