CASSAZIONE: La depenalizzazione riscrive la sentenza (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Riforme. Guida senza patente e omesse ritenute
La depenalizzazione riscrive la sentenza

Sab. 9 – Roma. Prove pratiche di depenalizzazione per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e per la guida senza patente. La Corte di cassazione (sentenze 14487 e 14483 depositate ieri) attua il Dlgs 8/2016, in vigore dal 6 febbraio che ha trasformato in illeciti amministrativi alcuni reati. Della cancellazione del reato di omesso versamento beneficia il titolare di una ditta che doveva all’Inps circa 7 mila euro. La difesa dell’imprenditore era giocata sulla discussa regolarità della notifica da parte dell’istituto previdenziale, ma l’argomento cede il passo alla constatazione da parte della Suprema corte della cancellazione del reato.
I giudici prendono atto dell’avvenuta depenalizzazione per gli omessi versamenti sotto la soglia dei 10mila euro. Il Dlgs che sostituisce le sanzioni penali con quelle amministrative è, infatti, applicabile anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Finisce allo stesso modo la vicenda che vedeva coinvolto un cittadino straniero, condannato alla pena finale di 2mila euro di ammenda per aver guidato sebbene non avesse mai preso la patente. L’uomo aveva fatto ricorso contro la sentenza per rivendicare il diritto al negato beneficio della non menzione al quale riteneva di poter accedere perché si era fatto identificare attraverso la carta di identità e non aveva carichi pendenti. Anche per lui, gli argomenti a supporto della difesa sono superati dall’effetto depenalizzazione. E anche in questo caso vale il principio, affermato dall’articolo 8 del Dlgs che introduce una deroga al principio di irretroattività della legge penale prevista dall’articolo 1 della legge 689/1981.
La Suprema corte fa inoltre un’altra precisazione. I giudici ricordano, infatti, che «in via generale il giudice, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto previsto dalla legge non come reato ma come illecito amministrativo, non ha l’obbligo di tramettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo ogni qual volta la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli articoli 40 e 41 della legge 689/1981». Il Dlgs sulla depenalizzazione però indica espressamente tale obbligo con l’articolo 9. La sentenza deve dunque essere trasmessa alla prefettura. Patrizia Maciocchi

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