CASSAZIONE: La giurisdizione non si «rimpalla» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Geografia giudiziaria. La sentenza non è annullabile per incompetenza se gli atti tornano allo stesso giudice di pace
La giurisdizione non si «rimpalla»

Roma. Il tribunale non può limitarsi a cassare, senza decidere nel merito, la sentenza emessa da un giudice incompetente se quest’ultimo, per effetto della geografia giudiziaria è divenuto competente. Perché l’effetto dell’annullamento sarebbe quello di rimettere le parti davanti allo stesso giudice. La Cassazione (sentenza 17651) ricorda che il principio di economia processuale impone di evitare le “navette” quando la competenza a decidere passa da un giudice di pace o da un tribunale all’altro per effetto di uno “ius superveniens”. Nello specifico il rimpallo tra giurisdizioni era successivo alla riforma della geografia giudiziaria. Nel caso esaminato hanno, infatti, influito i decreti del 2014 con i quali il ministero della Giustizia ha dettato le indicazioni, con decorrenza dal 29 marzo 2014, per il mantenimento degli uffici del giudice di pace da parte degli enti locali.
Una norma che aveva avuto l’effetto di radicare la competenza su un giudice di pace in sostituzione di un altro soppresso.
La decisione del giudice di pace di rigettare un’opposizione a decreto ingiuntivo era finita all’attenzione del tribunale, il quale si era limitato a rilevare l’incompetenza del primo giudice annullando il decreto ingiuntivo senza decidere nel merito.
Per la Cassazione é una scelta sbagliata. Il tribunale – chiamato a decidere in sede di appello sull’efficacia di un decreto ingiuntivo emesso da un giudice che anche se incompetente al momento dell’emissione del decreto non lo era più al tempo della decisione d’appello – avrebbe dovuto applicare la regola «secondo cui il principio di economia processuale impedisce di affermare l’incompetenza di un giudice che, per effetto di ius superveninens, dovrebbe comunque tornare a decidere nuovamente sulla vicenda». Un principio che la giurisprudenza di legittimità ha già applicato in occasione della soppressione dell’ufficio del pretore e del trasferimento al tribunale delle relative competenze, in virtù della quale non sono più giuridicamente rilevanti le questioni di competenza tra pretore e tribunale fondate sulla precedente disciplina.
Di conseguenza – sottolinea la Cassazione – la sopravvenuta competenza del tribunale svolge effetti sananti sulla sua originaria incompetenza «la quale non è più idonea ad inficiare la pronuncia emessa da detto tribunale ed in fase di impugnazione della Corte d’appello». La necessità di definire i giudizi in tempi rapidi, vieta qualsiasi inutile reiterazione di attività processuali e «preclude l’emanazione di una pronuncia che, nel cassare la sentenza perché emanata da un giudice incompetente abbia l’effetto di rimettere le parti davanti allo stesso giudice divenuto “medio tempore” competente». Patrizia Maciocchi

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile