CASSAZIONE: La notificazione si sdoppia (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

 

 

 

Sentenza della Cassazione analizza la corretta procedura verso gli inabilitati

La notificazione si sdoppia

Atto a conoscenza sia della parte sia del curatore

 

 

 

Lun.13 – Nei confronti delle persone inabilitate, che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso, in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l’atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, mettendo quest’ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, qualora un atto a carico dell’inabilitato non venga notificato pure al curatore, si verifica non una mera nullità ma una giuridica inesistenza della notificazione. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 12531 del 17 giugno 2015, la quale evidenzia come nel processo valgono gli stessi strumenti di rappresentanza legale e di integrazione della capacità di agire previsti per il compimento degli atti giuridici sostanziali. Le persone prive della piena capacità di agire con una sentenza di inabilitazione devono dunque stare in giudizio per mezzo di chi le rappresenta, per cui la notificazione degli atti, di carattere processuale o sostanziale, dev’essere effettuata alle persone che ne hanno la rappresentanza legale. In difetto di notifica al curatore, quindi, il rapporto non si instaura, anche considerata la gravità degli effetti derivanti dalla ricezione della cartella di pagamento, la cui impugnazione è soggetta a termini perentori pena la sua definitività, e dovendosi escludere, in assenza di notifica al curatore, che tale effetto di conoscenza legale possa ritenersi perfezionato con la mera ricezione dell’atto in capo al contribuente inabilitato. Senza la necessaria assistenza del curatore non può infatti ritenersi che l’inabilitato sia in condizione di adottare le determinazioni conseguenti alla ricezione della cartella e dunque di esercitare, in modo pieno e adeguato, il proprio diritto di difesa, sussistendo anzi a carico del notificante l’onere di individuare la persona rappresentante. Giovambattista Palumbo 

 

 

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