IL SOLE 24 ORE
Sezioni unite. A condizione però che sia stato un accertamento sull’esistenza del crimine e sulla responsabilità dell’imputato
La prescrizione non blocca la confisca
Milano. È possibile la confisca del prezzo o del profitto del reato anche in caso di intervenuta prescrizione. E poi: quando il prezzo o il profitto del delitto è costituito da denaro, la confisca delle somme di cui l’interessato ha la disponibilità, è sempre da qualificare come confisca diretta, senza necessità di provare la derivazione della somma confiscata dal reato. Sono questi i chiarimenti offerti ieri dalle Sezioni unite penali nella sentenza n. 31617 depositata ieri (anticipata sul Sole 24 Ore del 1° luglio).
Sul primo punto, le Sezioni unite svolgono una lunga riflessione per arrivare alla conclusione che la confisca del prezzo del reato non rappresenta una vera e propria pena, e, perciò, non presuppone necessariamente un giudicato formale di condanna come unica fonte adatta a svolgere le funzioni di titolo esecutivo. Ciò che invece conta anche nella prospettiva tracciata da plurime pronunce della Corte di giustizia europea, è che la responsabilità sia stata accertata con una sentenza di condanna anche se il processo è stato definito con una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Tuttavia, l’intervento della prescrizione, per poter conservare la misura della confisca, deve essere una forma di conclusione del giudizio “neutra” in termini di affermazione di responsabilità, confermando nei fatti in questo modo un precedente giudizio di condanna, secondo un modello, osservano le Sezioni unite, non troppo diverso da quello delineato dall’articolo 578 del Codice di procedura penale in materia di decisione sugli effetti civili nel caso di sopravvenuta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
Del resto, sottolinea ancora la pronuncia, «la non rinuncia alla prescrizione presuppone una sorta di nolo contendere sul punto, rendendo ancora più bizzarra l’ipotesi di una automatica (ed ingiustificata) vanificazione di un provvedimento che, come si è detto, mira esclusivamente a riportare il pretium sceleris al di fuori della sfera patrimoniale di chi l’abbia percepito».
Per le Sezioni unite, così, nel principio di diritto fissato, la confisca è possibile anche quando il reato è stato prescritto. A condizione che si tratti di confisca diretta e ci sia stata una precedente pronuncia di condanna «rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato».Quanto al secondo chiarimento di fondo, relativo al prezzo o profitto costituito da denaro, la sentenza osserva che in questo caso la somma si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell’autore del fatto e perde ogni connotato di autonomia in relazione all’identificabilità fisica. Giovanni Negri