ITALIA OGGI
Per la corte di cassazione l’accordo non blocca la misura cautelare
La rateazione ridimensiona la confisca
La rateazione non blocca la confisca. La ridimensiona. Il perfezionamento di un accordo per la rateizzazione del debito tributario non blocca la confisca di quanto non ancora versato. È quanto emerge dall’ultimo arresto della Sezione III della Cassazione penale che con la sentenza n. 5728 depositata lo scorso 11 febbraio (ud. 14/1/2016) ha definito i confini applicativi del dell’istituto della cd. confisca fiscale, arrivando a conclusioni non del tutto coerenti alla lettera della norma. Per meglio delineare i contorni della questione è imprescindibile una premessa di carattere sistematico. L’art. 12-bis, rubricato «Confisca», è stato introdotto all’interno del dlgs 10 marzo 2000, n. 74 – regolante i cd. reati tributari – dal dlgs n. 158/2015. Precedentemente, in relazione ai reati tributari, la misura era applicata in virtù dell’art. 1 co 143 della L. 244/2007, secondo il quale si osservavano «in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p.» (disposizione contestualmente abrogata dal decreto n. 158).
Il nuovo 12-bis, tuttavia, oltre ad aver confermato la generalizzata applicabilità dell’istituto anche in relazione ai reati tributari, rispetto all’omologa disciplina penalistica, reca al comma 2, una disposizione innovativa, a tenore della quale «La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».
Ebbene, secondo la Suprema Corte, la locuzione «non opera» contenuta nel richiamato comma 2 «( ) non significa affatto che la confisca, a fronte dell’accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata ma che la stessa non divenga, più semplicemente, efficace con riguardo alla parte «coperta» da tale impegno salvo ad essere «disposta», come recita il comma 2 dell’art. 12 bis cit., allorquando l’impegno non venga rispettato e il versamento «promesso» non si verifichi».
La Corte di cassazione, così, ha finito per discostarsi dal dato letterale attribuendo ai vocaboli utilizzati dal Legislatore un significato diverso da quello comunemente inteso.
In seguito all’entrata in vigore del nuovo art. 12-bis del dlgs n. 74 del 2000, il legale rappresentante di una società per azioni (imputato del reato di omesso versamento di ritenute certificate previsto dall’art. 10-bis del medesimo decreto) aveva impugnato l’ordinanza con la quale il Tribunale di Fermo aveva disposto la riduzione del sequestro disposto dal Gip al solo ammontare corrispondente al debito erariale residuo, al netto, dunque, delle rate versate dalla società in conseguenza al perfezionamento di un piano di rateazione con il Fisco. Secondo le tesi di parte ricorrente, in seguito alla rateizzazione del debito d’imposta il debito tributario originario sarebbe stato sostituito da un debito diverso, conseguendone un effetto novativo non dissimile a quello originato dall’accoglimento di una domanda di condono.
Con la sentenza n. 5728 depositata lo scorso 11 febbraio, pur dando atto dell’applicabilità alla fattispecie della novella normativa, la Corte di Cassazione ha ritenuto di non doversi discostare dal consolidato orientamento già espresso secondo il quale la dichiarazione di inoperatività della confisca e del prodromico sequestro per equivalente sarebbe possibile solo a seguito dell’ integrale pagamento del debito tributario, essendo invece insufficiente la mera ammissione ad un piano di rateale di pagamento o il pagamento parziale effettuato a tale titolo (Cass. pen., sez. III, sent. 27 novembre 2013 n. 5681). Interpretare il termine «impegno» (contenuto nel comma 2 dell’art. 12-bis) nel senso di mera esternazione unilaterale del proposito di adempiere al pagamento, svincolata da ogni scadenza e da obbligo nei confronti della controparte, continua la Corte, condurrebbe a una sostanziale e generalizzata neutralizzazione dell’istituto, sulla base di meri propositi unilaterali peraltro sforniti di ogni sanzione in caso di mancato rispetto dell’impegno assunto. Stefano Loconte e Giancarlo Marzo