IL SOLE 24 ORE
Sezioni unite. Anche a quelli che prevedono soglie come la guida in stato di ebbrezza
La tenuità del fatto si applica a tutti i reati
Esclusione solo nel caso di più delitti della stessa indole
Milano. La tenuità del fatto può essere applicata a ogni reato. Ma è esclusa quando l’autore ha commesso più reati della stessa indole, oltre a quello oggetto del procedimento. Alla non punibilità fa comunque seguito l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge. Sono questi alcuni delle conclusioni sui approdano le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza n. 13681 depositata ieri.
La sentenza chiarisce così che la tenuità può essere applicata anche quando, per il reato interessato, sono previste soglie di rilevanza penale. Cosa di cui dubitava, invece, la Quarta sezione della Corte, che, nel rinviare la questione alle Sezioni unite, sottolineava che, per questa categoria di delitti, una valutazione di pericolosità è già stata fatta dal legislatore, senza che sia possibile una valutazione alternativa da parte dell’autorità giudiziaria. Nella fattispecie, in discussione c’era l’applicazione della causa di non punibilità al colpevole di guida in stato di ebbrezza.
Le Sezioni unite invitano però a non peccare di astrattezza legando il nuovo istituto al principio di offensività. La limitazione dell’area di applicabilità va invece fatta in concreto, tenendo conto che la tenuità del fatto è stata introdotta con l’obiettivo principale di escludere dal circuito penale fatti marginali, che non hanno bisogno di pena. E allora «non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore». Pertanto, «non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui quindi sia inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto».
Via libera, quindi, alla non punibilità per i reati senza offesa, di disobbedienza, caratterizzati magari da una semplice omissione o da un rifiuto. Il giudice dovrà valutarne la portata offensiva e la non abitualità della condotta. Nella prima prospettiva e per il reato in questione, un peso diverso dovrà allora avere la guida per pochi metri in un parcheggio solitario, oppure a elevata velocità in una strada affollata. Nella seconda andrà considerata la ripetizione della condotta.
Quanto all’eventuale sanzione amministrativa, le Sezioni unite ricordano che, quando manca una pronuncia di condanna o di proscioglimento sul piano penale, la sfera amministrativa torna a espandersi e a dare luogo a eventuali misure (nel caso, sulla base di quanto stabilito dal Codice della strada).
La sentenza chiarisce anche che l’inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce la dichiarazione d’ufficio. Giovanni Negri