CASSAZIONE: L’abuso del diritto può scattare anche in dogana (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Accertamento. La rilevanza penale della condotta in materia di diritto sulle merci va valutata nella sua concretezza
L’abuso del diritto può scattare anche in dogana

Abuso del diritto applicabile anche ai diritti doganali: la nuova norma, infatti, si estende a tutti i tributi senza alcuna limitazione. L’eventuale rilevanza penale delle condotte illecite in materia di dazi, non va però esclusa a prescindere, poiché occorre verificare se si tratta di una violazione diretta o di elusione. Ad affermare questi importanti principi è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza numero 35575 depositata ieri.
Alcuni amministratori di altrettante società, che svolgevano attività di importazione da paesi extracomunitari e commercializzazione sul mercato italiano di prodotti, venivano indagati, in concorso tra loro, perché non avevano versato i dazi doganali e l’Iva effettivamente dovuti. Più precisamente, veniva contestato di aver corrisposto diritti doganali in misura ridotta attraverso fittizie interposizioni di soggetti giuridici nelle operazioni di importazione poste in essere. Erano state create specifiche aziende che potevano godere di particolari benefici in quanto classificate come “operatori nuovi”. Si trattava, in altre parole, di operazioni considerate abusive, i cui effetti erano stati disconosciuti dall’agenzia delle Dogane.
Nel procedimento penale si costituivano parte civile, allo scopo di chiedere il risarcimento dei danni subiti, il ministero dell’Economia, l’agenzia delle Dogane e la Commissione europea. Alcuni imputati venivano condannati in primo grado, altri venivano assolti, con conferma della sentenza in appello. La questione principale verteva sul fatto se gli operatori commerciali avessero agito in “abuso” del diritto, con conseguente obbligo di corrispondere i dazi effettivamente dovuti, in luogo dei dazi agevolati di cui avevano indebitamente beneficiato. Nel complesso procedimento penale, si giungeva – su istanza delle parti civili – in Cassazione.
La Suprema corte ha innanzitutto richiamato la nuova norma in tema di abuso del diritto, secondo la quale le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili in forza delle leggi penali tributarie, ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative. Il nuovo testo legislativo delinea quali condotte possono integrare il cosiddetto “abuso del diritto”.
La nuova disciplina, essendo inserita nello Statuto del contribuente, si applica a tutti i tributi, con alcune limitazioni in relazione ai diritti doganali. Nel decreto sulla certezza del diritto (Dlgs 128/2015), infatti, l’articolo 1, comma 4, esclude che i commi da 5 a 11 si applichino agli accertamenti e ai controlli aventi ad oggetto i diritti doganali, che restano così disciplinati da specifiche disposizioni (articoli 8 e 11 Dlgs 374/1990e normativa doganale dell’Unione europea). Tuttavia, l’esclusione voluta dal legislatore è limitata ai profili procedimentali, atteso che i commi citati (da 5 a 11) riguardano l’interpello del contribuente, le modalità di accertamento, le richieste di chiarimenti, la riscossione e il rimborso. Va da sé, quindi che le disposizioni sostanziali si applicano anche ai diritti doganali.
Sotto il profilo penale, secondo i giudici di legittimità, l’abuso del diritto va valorizzato, in via interpretativa, con un’applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti la simulazione o i reati tributari, quali l’evasione e la frode. Tali fattispecie, infatti, vanno perseguite con gli strumenti che l’ordinamento già mette a disposizione. Ne consegue così che se, per esempio, una violazione configura un’ipotesi delittuosa secondo il Dlgs 74/2000, l’abuso non può essere invocato e rimane impregiudicata la possibilità di ravvisare illeciti penali, sempre che ne sussistano i presupposti. Con specifico riferimento ai diritti doganali, occorre considerare che la Cassazione, in passato, aveva già ritenuto integrante reato di contrabbando, l’aver usufruito illegalmente di dazi in misura ridotta (Cassazione, 4950/2007). Secondo la norma doganale, per integrare il delitto di sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine, è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre l’evento.
Il nuovo quadro normativo interno impone dunque che, per verificare la rilevanza penale della condotta, occorre una rivalutazione della fattispecie concreta, volta ad individuare se vi è stata una violazione diretta di una specifica norma o elusione, come tale non più penalmente punibile. Laura Ambrosi

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