ITALIA OGGI
Per la cassazione nessuna sanzione a carico del fisco per la mancata convocazione
L’accertamento con adesione non è un obbligo
Nessuna sanzione a carico del Fisco per la mancata convocazione del contribuente e del relativo avvio della procedura di accertamento con adesione. Con questa decisione la Corte di Cassazione (sentenza n 11438/2016) ribadisce che in capo all’Amministrazione finanziaria vi è una facoltà, e non un obbligo, di convocare il contribuente per intraprendere la procedura amministrativa.
La sentenza 1 giugno 2016 n. 11438. L’art. 6 del dlgs. 218 del 1997 statuisce che «il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire». La mancanza di un obbligo esplicito a carico dell’Ufficio per attivare la procedura di accertamento con adesione ha generato in passato un ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza tra i favorevoli alla nullità degli avvisi di accertamento e i contrari. Le ultime pronunce della Cassazione confermano la discrezionalità in capo all’Amministrazione finanziaria di avviare o meno la procedura amministrativa; non essendo prevista dalla norma alcuna sanzione in caso di mancato svolgimento della procedura. La sentenza, richiamati i principi della Cass. n. 28051/2009, statuisce che: «in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente non comporta l’inefficacia dell’avviso di contraddittorio, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l’accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l’Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale». Dello stesso parere, le Sezioni Unite della Corte di Cass. che nelle decisioni n. 19667/2014 e n. 24823/2015 affermano che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto ad un controllo fiscale non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endo-procedimentale per gli accertamenti ai fini Ires e Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale.
Valutazioni operative. La questione merita una maggiore attenzione, rispetto alla posizione delineata dalla giurisprudenza di legittimità favorevole ad escludere senza alcun effetto l’obbligo di convocare il contribuente e attivare il procedimento di accertamento con adesione. Il contraddittorio preventivo, elemento centrale della suddetta procedura, mette il contribuente in condizione di esercitare da subito il proprio diritto di difesa e spiegare il proprio operato per evitare di essere «inciso» dall’avviso di accertamento nella propria sfera giuridica ed economica. Per la prassi dell’Agenzia delle entrate, vi è un vero e proprio «dovere morale» di dar corso alla procedura di accertamento con adesione richiesta dal contribuente. Lo svolgimento della fase amministrativa consente una verifica in termini di legittimità, ragionevolezza e proporzionalità dell’avviso di accertamento. Tali argomentazioni sono presenti in alcune sentenze di merito che, richiamati i principi di collaborazione, buona fede e legittimo affidamento, danno un’interpretazione differente rispetto a quella della Cassazione per garantire appieno l’esercizio del diritto di difesa del contribuente. Giuseppe D’Amico e Qunyan Ji