IL SOLE 24 ORE
Società. Il problema della responsabilità
L’amministratore privo di delega deve agire informato
Le scelte gestionali degli amministratori sono sempre insindacabili salvo che non si tratti di operazioni manifestamente imprudenti. Intanto, diversamente dal passato, l’attuale norma prevede che solo gli amministratori con delega possano rispondere in base alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico per gli atti posti in essere mentre per gli altri non è previsto alcun obbligo di vigilanza. Tuttavia la responsabilità degli amministratori senza delega è collegata alla violazione del dovere di agire informati in base alle informazioni disponibili o acquisite d’iniziativa e per evitare qualsiasi coinvolgimento per le altrui operazioni devono attenersi a tale obbligo positivo di condotta al fine di impedire il compimento di fatti pregiudizievoli. Così la Cassazione con la sentenza 17441/2016 depositata ieri.
Un curatore cita in giudizio per responsabilità gli ex amministratori ritenuti responsabili del fallimento di una Spa per avere acquistato le quote di una società ed aver così effettuato un investimento esorbitante e non giustificato.
Si difendono dall’accusa tutti gli amministratori tranne il presidente nonché socio di maggioranza della società che resta contumace. A loro dire la gestione operativa della società era per intero nelle mani del Presidente e dunque non sono riusciti ad impedire l’effettuazione di siffatta operazione, nonostante i controlli posti in essere.
La curatela resiste. Gli amministratori, ancorché senza delega specifica, sono responsabili nella dispersione del patrimonio sociale per aver assistito inerti al dissesto della società senza assumere alcuna iniziativa in grado di impedire il suo tracollo.
Ma il Tribunale adito li ritiene responsabili e li condanna in solido al pagamento alla curatela di oltre 2,6 milioni di euro, somma poi ridotta parzialmente dalla Corte d’appello a circa 1,4 milioni di euro.
Gli amministratori non demordono e ricorrono in Cassazione, la quale accoglie i ricorsi e cassa con rinvio la sentenza. Infatti, le scelte gestionali compiute dagli amministratori sono, ex se, insindacabili salvo che non si tratti di operazioni che, valutate ex ante, si rivelino manifestamente avventate e imprudenti.
Secondo la Suprema corte, il previgente articolo 2392 del Codice civile imponeva un indistinto obbligo di vigilanza, che faceva ricadere anche sugli amministratori non operativi il pregiudizio cagionato dall’altrui condotta.
La riforma del diritto societario, dal 1° gennaio 2004, ha previsto che solo gli amministratori operativi rispondono in base alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze mentre gli altri non sono più neppure sottoposti all’obbligo generale di vigilanza.
Inoltre la responsabilità degli amministratori senza specifica delega operativa, non potendo derivare dall’omessa vigilanza, è ora collegata alla violazione del dovere di agire informati in base ad informazioni ricevute o acquisite di propria iniziativa che possano impedire fatti pregiudizievoli posti in essere dagli altri amministratori.
Per evitare il loro coinvolgimento per le altrui operazioni essi devono pertanto sempre adempiere a tale obbligo positivo di condotta. Ferruccio Bogetti
Gianni Rota