IL SOLE 24 ORE
Danni da eventi atmosferici. La Cassazione interviene sulle colpe del condominio
Le piogge eccezionali non giustificano l’incuria
Caso fortuito o forza maggiore devono essere tali da interrompere davvero qualsiasi nesso tra cosa ed evento. E quindi anche il condominio può essere chiamato in causa per il risarcimento dei danni dovuti sì a eventi atmosferici straordinari ma i cui effetti sono stati facilitati dall’incuria. Insomma, tempi duri per gli amministratori di condominio disattenti alla manutenzione. Questo il senso della sentenza della Corte di Cassazione n. 5877, pubblicata il 24 marzo scorso.
L’articolo 2051 del Codice civile, infatti, che ammette la possibilità di andare esenti da responsabilità, qualora il «custode» provi il caso fortuito ovvero la forza maggiore, per risultare operativa necessita di un fattore causale esterno di una tale intensità da risultare idoneo a impedire qualsivoglia «nesso eziologico» tra la cosa e l’evento lesivo.
Quindi, quando l’apporto esterno sia tale da integrare, in astratto, gli elementi tipici del caso fortuito o della forza maggiore, ma, tuttavia, vengano in rilievo condotte colpose del custode (in questo caso il condominio) potenzialmente idonee a interrompere o aggravare la componente causale estranea, queste possono fondare delle ipotesi di responsabilità esclusiva o concorrente.
Peraltro, lo stato di profondo dissesto idrogeologico in cui versa l’intero Paese, impone un doveroso rigore negli accertamenti giudiziali, in considerazione del fatto che stante la frequenza di eventi alluvionali a carattere calamitoso, a oggi, gli stessi risultano tutt’altro che imprevedibili.
Il ragionamento della Cassazione probabilmente imporrà una più cauta riflessione per tutti quei danni conseguenza dei rilevanti fenomeni atmosferici. La Corte ha quindi ribaltato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva negato il risarcimento del danno subito da un privato. Che conveniva in giudizio il condominio nel quale deteneva in locazione due locali (nonché il Comune), chiedendo che venissero condannati al risarcimento del danno subito in conseguenza dell’allagamento degli ambienti dopo un violento temporale, per cui vi erano state delle infiltrazioni dovute sia all’esondazione di un vicino sottopasso – causata dal mancato funzionamento delle elettropompe all’uopo installate – che alla fuoriuscita di acqua da un tubo pluviale del condominio.
Il Tribunale di Milano, e successivamente, la Corte d’appello rigettavano la domanda. Per la Cassazione il giudice d’appello avrebbe ritenuto, sbagliando, ininfluente la verifica in merito al corretto funzionamento degli impianti, data la loro acclarata inadeguatezza.
La Corte ha quindi chiarito che «La possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento», pertanto, vista la responsabilità del condominio (e del Comune), tenuti alla manutenzione, il giudice di merito «avrebbe dovuto imporre un più accurato esame della fattispecie, allo scopo di valutare se, come e in quale percentuale l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e il regolare funzionamento del sistema di pompaggio sarebbero stati in grado, se non di evitare, almeno di ridurre l’entità dei danni», specie in rapporto allo stato attuale del territorio che impone: «criteri di accertamento improntati a un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti».
Gli amministratori di condominio dovranno quindi, anche in casi analoghi, dimostrare rigorosamente la corretta manutenzione delle cose in custodia.
Paolo Accoti