IL SOLE 24 ORE
Cassazione. Contratto stipulato da persona diventata incapace di intendere e volere
Le polizze sulla vita sono donazioni indirette
Le polizze di assicurazione sulla vita che abbiano un contenuto finanziario sono configurabili come «donazioni indirette» del contraente a favore dei beneficiari delle polizze stesse.
Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza n. 3263 del 19 febbraio 2016.
La sentenza è intervenuta in una fattispecie in cui si discuteva dell’incapacità naturale (e cioè dell’incapacità di intendere e di volere) dell’assicurato e, quindi, della validità delle polizze dal medesimo stipulate: infatti, se il contratto stipulato dall’incapace naturale è a titolo oneroso, per il suo annullamento occorre dimostrare il pregiudizio dell’incapace e la malafede dell’altro contraente (articolo 428 del Codice civile); se invece si tratta di una donazione, essa è annullabile per il solo fatto di esser stata stipulata da un soggetto non capace di comprendere quel che faceva (articolo 775 del Codice civile).
Nonostante che la questione fosse quella dell’invalidità delle polizze per incapacità dell’assicurato, la sentenza si rende assai rilevante in un’epoca, come l’attuale, ove si discute molto di tassazione delle donazioni indirette e di riforma dell’imposta di successione.
Tornando al caso deciso dalla Cassazione, la vicenda giudiziaria si era originariamente incardinata presso il Tribunale di Torino, ove venne domandato appunto l’annullamento delle polizze per incapacità del contraente.
Il giudizio era poi proseguito in Corte d’appello e, in secondo grado, venne dunque deciso che le polizze in questione non configurassero «alcuna donazione, diretta o indiretta atteso che della donazione manca un elemento costitutivo essenziale, rappresentato dall’arricchimento attuale del terzo».
La Cassazione osserva anzitutto che si trattava di polizze «a contenuto finanziario ed assicurativo» con le quali l’assicurato aveva designato due beneficiari per il caso del decesso dell’assicurato prima della scadenza dei contratti: in altri termini, le polizze in questione comportavano che, intervenuto il decesso del soggetto assicurato, l’indennizzo spettante ai sensi di polizza (costituente il risultato utile dell’investimento finanziario) venisse attribuito direttamente ai beneficiari designati, senza transitare attraverso l’asse ereditario.
Secondo la Suprema Corte, dato che la donazione indiretta può essere posta in essere con le modalità più svariate, e cioè in ogni caso in cui il donante persegua il fine «di realizzare una liberalità», nel caso esaminato, «non può dubitarsi che i terzi abbiano acquistato, già per effetto della designazione… un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione» e che, a seguito dell’assicurato, tale diritto sia divenuto definitivo, comportando l’attribuzione ai beneficiari delle somme risultanti dalle polizze.
Non rileva la circostanza che l’attribuzione patrimoniale fosse condizionata alla mancata revoca della designazione dei beneficiari da parte dell’assicurato né che questi decedesse prima della scadenza del contratto: invero, «fondamentale» è che «la designazione compiuta all’atto della stipula delle polizze» fosse «idonea a comportare l’acquisto dei vantaggi economici dell’operazione» (che si è poi puntualmente realizzato a seguito del decesso dell’assicurato).
Pertanto, secondo la Cassazione, nel contratto di assicurazione sulla vita, «la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta», con conseguente applicabilità del predetto articolo 775 del Codice civile circa l’invalidità della donazione se il contratto di assicurazione è stipulato da persona incapace di intendere e di volere: il pagamento del premio integra il cosiddetto “negozio-mezzo” (e cioè il contratto di assicurazione) attraverso il quale di consegue il cosiddetto “negozio-fine” (e cioè la donazione), mentre il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore costituisce il risultato finale utile dell’operazione per il soggetto beneficiario. Angelo Busani