IL SOLE 24 ORE
Intermediari. Riconosciuta la minore afflittività delle sanzioni decise da Banca d’Italia per le infrazioni alla disciplina antiriciclaggio
Le sanzioni bancarie non escludono il penale
MILANO. Legittime le sanzioni amministrative inflitte nel 2009 da Banca d’Italia a parte del board della Bnl e al collegio sindacale per le carenze nei controlli nella normativa antiriciclaggio. Per la Cassazione, Seconda sezione civile n. 19219 depositata ieri, i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo la pronuncia Grande Stevens in merito al ne bis in idem non sono applicabili al caso di sanzioni di Bankitalia per i deficit nei controlli.
Tra i motivi di ricorso erano stati fatti valere profili di conflitto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo soprattutto per il mancato rispetto delle regole del giusto processo così come interpretate dalla Corte con la sentenza che il 4 marzo 2014 si pronunciò sulla vicenda delle modalità comunicative al mercato dell’equity swap che lasciò nelle mani delle famiglia il controllo di Fiat.
La Cassazione sottolinea però che il giudizio di due anni fa, che ha poi inaugurato un complesso filone giurisprudenziale con successivi rinvii alla Corte costituzionale (che si è espressa pochi mesi in termini di inamissibilità) e alla Corte di giustizia Ue sulla legittimità del doppio binario penale-amministrativo, riguardava in realtà sanzioni inflitte da Consob in un caso di manipolazione del mercato. Sanzioni che la Corte europea giudicò tanto pesanti (5 milioni, con possibile innalzamento del triplo, misure accessorie come la perdita dei requisiti di onorabilità, altri provvedimenti interdittivi alla collaborazione in società quotate da parte dei soggetti incriminati) da farle considerare di fatto come equivalenti a quelle penali.
Discorso del tutto diverso va fatto per le misure inflitte dalla Banca d’Italia. In questo caso la misura applicabile prevede un tetto massimo appena al di sotto dei 130miale euro; inoltre non è prevista alcuna sanzione di natura accessoria. Va tenuta presente poi la possibilità di impugnazione del provvedimento amministrativo davanti all’autorità giudiziaria. Nel caso delle sanzioni di Banca d’Italia, la Corte d’appello di Roma che certo risponde ai requisiti di indipendenza e imparzialità invocati dalla Corte dei diritti dell’uomo.
Per la Cassazione, anche le recenti modifiche al procedimento amministrativo davanti alla Banca d’Italia non possono essere applicate al caso esaminato: si tratta di un innalzamento delle garanzie certo, ma applicabile solo per il futuro e non ai procedimenti in corso. Inoltre, stante il diverso peso delle sanzioni rispetto a quelle che Consob può prevedere, un confronto sarebbe del tutto improprio.
Più nel dettaglio, per la Cassazione, il principio internazionale (articolo 41 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) che prevede il diritto di ascolto per ogni individuo a rischio di pregiudizio per un provvedimento individuale, è pienamente rispettato dalle regole per i giudizi amministrativi davanti a Banca d’Italia. Giovanni Negri