CASSAZIONE: Legale e geometra non si può (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Un’ordinanza delle Sezioni unite civili della Cassazione cita testualmente la legge
Legale e geometra non si può
Compatibili solo commercialisti, consulenti, revisori

Lun.5 – Un avvocato non può svolgere la professione di geometra. Le Sezioni unite civili della Cassazione hanno richiamato con ordinanza l’art. 18, comma 1, lett. a), l. n. 247/12, circa l’incompatibilità della professione forense, citando testualmente la legge che recita: «La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro».
Il Coa con deliberazione disponeva la cancellazione dell’Abogado Caio dalla sezione speciale degli avvocati stabiliti per incompatibilità, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 247 de12012, in quanto Caio risultava contemporaneamente iscritto all’Albo dei geometri.
Con sentenza successiva il Consiglio nazionale forense rigettava il ricorso proposto da Caio avverso tale decisione e il Cnf, disattese alcune questioni procedimentali sollevate dal ricorrente, contestava che l’art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 247 del 2012, a differenza del previgente art. 3 del rdl n. 1578 del 1933, disponesse quanto detto sopra in tema di incompatibilità.
Secondo il Cnf, in presenza della iscrizione a un albo professionale diverso da quello per i quali non è stabilita incompatibilità, viene meno ogni necessità di accertare se l’attività consentita dalla detta iscrizione sia quantitativamente rilevante ovvero del tutto inesistente.
Avverso questa sentenza Caio proponeva ricorso sulla base di tre motivi: con il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, punto 1, lettera a), della legge n. 247 del 2012, sostenendo che da tale disposizione deriverebbe l’ammissibilità della iscrizione dell’avvocato ad altri albi, sempre che, come nella specie, difettino i requisiti di continuità e di professionalità dell’altra professione e non vi sia produzione di reddito. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, rilevando che il Coa, prima, e il Cnf, poi, non avrebbero svolto alcuna attività istruttoria in ordine alle assenza dei requisiti che renderebbero incompatibile l’iscrizione dell’avvocato per effetto della iscrizione in un altro albo. Con il terzo motivo Caio denunciava violazione e mancata applicazione delle regole di concorrenza tra professionisti di cui agli artt. 3, 4 e 41 Cost. e dei principi dell’Unione Europea. Maria Domanico

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