ITALIA OGGI SETTE
Legale non inadempiente se gli sfugge l’obiettivo
Lun.7 – L’avvocato può ritenersi inadempiente non per il mancato raggiungimento del risultato auspicato dal cliente, ma solo per la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Lo hanno affermato i giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 2954 dello scorso 16 febbraio.
I giudici di piazza Cavour hanno, altresì, osservato che le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. In particolare, nell’esercizio della sua attività di prestazione d’opera professionale, l’avvocato assume, in genere, verso il cliente un’obbligazione di mezzi e non di risultato: cioè egli si fa carico non già dell’obbligo di realizzare il risultato (peraltro incerto e aleatorio) che questi desidera, bensì dell’obbligo di esercitare diligentemente la propria professione, che a quel risultato deve pur sempre essere finalizzata. Pertanto, trattandosi dell’attività dell’avvocato, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita.
Pertanto l’inadempimento di un avvocato non può essere desunto senz’altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua della violazione dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza. Quest’ultimo, peraltro – trovando applicazione in subiecta materia il parametro della diligenza professionale fissato dall’art. 1176, secondo comma, c.c, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia – deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento dell’attività professionale in favore del cliente è quella media, cioè la diligenza posta nell’esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (si vedano: Cass. 3 marzo 1995 n. 2466; Cass. 18 maggio 1988 n. 3463).