ITALIA OGGI SETTE
Il principio ribadito in una sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione
Legali, disciplina col bollino
Sanzione del Cnf non censurabile in sede di legittimità
Disciplinare avvocati: confermata la sanzione della sospensione di tre mesi per il legale che viola scientemente i precetti sulla competenza funzionale, territoriale e sulla regolare instaurazione del contraddittorio. Con la sentenza n. 15203/2016, le sezioni unite della Cassazione, intervenendo sul ricorso mosso dal professionista avverso la decisione di sospensione comminatagli dal proprio ordine di appartenenza, hanno ricordato come il potere di applicare o meno, a carico degli avvocati, la sanzione disciplinare, adeguata alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, sia «riservato» ai soli organi disciplinari, con la conseguenza che «la sanzione inflitta all’incolpato dal Cnf non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione», che nell’ipotesi non ricorreva. A nulla infatti sono valse le censure lamentate, tra le quali, appunto, la mancanza di motivazione sia relativamente all’accertamento della responsabilità e alla valutazione degli addebiti, sia in merito alla domanda di riduzione della sanzione: nel definire «nebulosi» i rilievi di parte ricorrente e «generiche» le sue doglianze, gli Ermellini hanno rammentato come in tema di procedimento disciplinare, alle sezioni unite non è data la possibilità di sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dal momento che la Corte deve semplicemente limitarsi a esprimere un giudizio di congruità sull’adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione, motivazione che, nella specie, era «esistente e pure congrua». Le censure mosse, quindi, non potevano trovare accoglimento in sede di legittimità, «concernendo elementi che il giudice del disciplinare, nel proprio percorso decisionale, potrebbe avere diversamente valutato, ovvero non aver considerato, perché ritenuti, anche implicitamente, recessivi e/o ininfluenti, rispetto agli elementi probatori, invece, positivamente individuati, ritenuti decisivi e utilizzati a fini decisori». Hanno, quindi, rigettato il ricorso, senza disporre nulla in ordine alle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva. Adelaide Caravaglios