CASSAZIONE: Legali in gara, quantum deciso dalla p.a. (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Legali in gara, quantum deciso dalla p.a.

Lun.16 – Nel caso di partecipazione di un avvocato a una commissione di gara per un appalto pubblico non vanno applicate le tariffe professionali, bensì il compenso fissato dall’amministrazione.
Questo è quanto ha precisato la Corte di cassazione, sez. II civile con la sentenza dell’11 maggio 2016 n. 9659.
I giudici della Suprema corte, infatti, hanno rilevato come le tariffe professionali degli avvocati siano applicabili solo per quelle attività tecniche, o comunque collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale.
Tali attività devono essere specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari e non possono essere, quindi, applicate, solo perché rese da un professionista iscritto all’albo, alle prestazioni svolte nell’ambito di una commissione mista, i cui atti siano imputabili esclusivamente all’organo collegiale.
Alla luce di queste considerazioni ne deriva che, nel caso in esame, in caso di commissione composta dal presidente dell’Ufficio regionale per i pubblici appalti, da tre professionisti ingegneri e/o architetti e da un professionista esperto in materie giuridiche, il compenso di quest’ultimo componente deve essere liquidato, sebbene avvocato, non applicando le tariffe professionali forensi, bensì secondo la misura stabilita dall’assessore regionale per i lavori pubblici, al quale, per legge regionale, spetta provvedere alla relativa determinazione.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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