IL SOLE 24 ORE
Cassazione. Assemblea
Legittime le transazioni a maggioranza sui compensi
Le transazioni possono essere deliberate a maggioranza dall’assemblea condominiale, quando non riguardano i diritti reali. Una sentenza chiarificatrice (e in linea con la precedente 821/2014), quella pronunciata dalla Cassazione e depositata ieri con il numero 7201/2016.
La vicenda è quella di un condòmino che aveva impugnato una delibera che era stata approvata (ben nove anni fa) a maggioranza qualificata (maggioranza dei presenti che rappresentino almeno 500 millesimi), anziché all’unamimità dei condòmini, per una transazione sui compensi dovuti a un professionista. La Cassazione ha dato ragione al condominio, specificando che l’unanimità dei partecipanti al condominio è necessaria «solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni». E l’articolo 1108 del Codice civile (applicabile per il rinvio operato dall’articolo 1139) scatta solo per atti di alienazione del fondo comune, costituzione di diritti reali su di esso, locazioni ultranovennali. E «non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale – che decide con il criterio delle maggioranze – autorizzare l’amministratore a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni».
Dato che, conclude la Corte, l’ipotesi in questione non rientra tra quelle elencate all’articolo 1108 del Codice civile, trattandosi di compensi professionali per attività svolte nell’interesse del condominio, la delibera è pienamente valida. La Cassazione ha anche condannato il condòmino ricorrente a pagare le spese di giudizio. Sa. Fo.